Fisco e norme

Certificazione antimafia

Certificazione Antimafia

Entrato in vigore il decreto legislativo che abroga il DPR 252/1998 e che rappresenta il nuovo Codice delle Leggi Antimafia. In base al nuovo decreto le Camere di Commercio non potranno più rilasciare certificati del Registro delle Imprese integrati con la dicitura antimafia

Gli enti pubblici e i soggetti ad essi equiparati per verificare la correttezza della dichiarazione sostitutiva dovranno rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Prefettura di competenza.

La Prefettura di competenza per territorio potrà rilasciare i certificati antimafia, richiesti direttamente dagli enti pubblici e non più dalle singole imprese, solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni e precisamente per:
1.    Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2.    Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
3.    Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
4.    Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a 150mila euro ed inferiore di 5milioni di euro IVA esclusa per opere e lavori pubblici; 200mila euro sempre IVA esclusa in materia di servizi e forniture (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011);
5.    per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):
•    Opere e lavori pubblici: inferiore a 5 milioni di euro.
•    Forniture e servizi: inferiore a 400mila euro.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all’esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
 
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia), in base all’art. 83 del decreto legislativo 159/2011 non è invece richiesta nei seguenti casi:
1.    per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (vedi decreto legislativo 218/2012);
2.    per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche e integrazioni;
3.    per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4.    per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
5.    per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150mila euro.

A seguito dell’entrata in vigore, il giorno 13 febbraio 2013, del D.Lgs. n. 218 del 15/11/2012 che alleghiamo all’articolo, sono state apportate variazioni e integrazioni al decreto legislativo precedente, il 159/2011, e tra di esse le nuove disposizioni sui certificati antimafia indicano che le Camere di Commercio non saranno più competenti al rilascio dei certificati del Registro delle Imprese integrati con la dicitura antimafia.
Poiché già ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione, solo gli enti pubblici e i soggetti equiparati potranno rivolgersi alle Prefetture per la verifica delle autocertificazioni ricevute. In tutti gli altri casi (rapporti tra privati e privati) sarà necessario valutare direttamente con il soggetto richiedente la reale esigenza dell’esibizione della documentazione antimafia – per il rilascio della quale restano competenti solo le Prefetture.

Cos’è la Comunicazione Antimafia

Secondo l’art. 87 del D. Lgs. 159/2011, come modificato dal D. Lgs. n.218/2012 appena entrato in vigore, la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011. Può essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all’art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
 
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione e i soggetti che la acquisiscono adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.
 
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta (alleghiamo all’articolo un modello di autocertificazione della comunicazione antimafia) qualora si tratti di:
•    contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
•    provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
•    attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
•    attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 300/1992 e successive modificazioni.

Solitamente in questi casi viene richiesta la seguente documentazione da allegare:
•    Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
•    Fotocopia documento di identità del soggetto richiedente di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
•    Copia documentazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D. Lgs.159/2011, completa di generalità;
•    Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto.

pdf autocertificazione-comunicazione-antimafia.pdf

pdf Decreto Legislativo 218/2012.pdf

Potrebbe interessarti