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Sostanze e miscele: parere su decreto per classificazione ed etichette

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La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha espresso un parere favorevole, ma condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti, sul decreto che – attuando alcune Direttive del Parlamento e del Consiglio europei – disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Le “condizioni” poste dalle Regioni sono rappresentate dunque da alcuni emendamenti contenuti in un documento (in allegato) consegnato al Governo durante la Conferenza Stato-Regioni. Ecco di seguito quanto pubblicato sul sito Regioni.it

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti di seguito riportati

All’articolo 1, comma 1, lettera c) va aggiunto il seguente periodo: “all’articolo 222, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni: “agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nelle loro miscele, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Commento: si aggiunge la lettera a) del comma 1, dell’articolo 222 del D. Lgs 81/08, in quanto la si ritiene pertinente e la si integra con le sole parole “nelle loro miscele” riportate nel testo in carattere sottolineato.
L’articolo 1, comma 1, lettera c) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto: “all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: “1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici entrino nello scopo e ambito d’applicazione o siano classificati in maniera armonizzata nell’ambito di tale Regolamento; ”
L’articolo 1, comma 1, lettera d) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:
all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
– 1) “al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore o dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni; “;
– 2) “il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, il fornitore o il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio”;
L’articolo 1, comma 1, lettera e) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:
“all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza messa a disposizione dal fornitore o dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.”;
2. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il fornitore o il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni.”
L’articolo 1, comma 1, va integrato con una lettera f) bis, le integrazioni del testo sono proposte in grassetto:
1. f) bis – all’articolo 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”.
L’articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2, va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:
“3.Agenti chimici: a) omissis… – tossicità per la riproduzione categorie 1A o 1B. omissis e 2 (H361).

 

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