Lavoro Normative

Il sovraindebitamento e le disposizioni in materia di usura ed estorsione

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Seminario di approfondimento su una Legge da conoscere per saperla usare, la cosiddetta “salva suicidi”, con particolare riferimento al sovraindebitamento dei professionisti

La legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 stabilisce le “disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento”. Gergalmente ribattezzata Legge “salva-suicidi”, è nata per sostenere i debitori che si trovano in difficoltà nella restituzione delle somme dovute, proteggendoli dalla caduta nella tela dello sfruttamento usuraio.

All’Art. 7 comma 1 si legge infatti: “ll debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente (…), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni”.

Gli organismi di composizione della crisi (Occ) sono così definiti all’Art. 15 primi tre commi:

  • comma 1 “Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovra indebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità’ determinati con il regolamento di cui al comma 3;
  • comma 2 “Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”;
  • comma 3 “I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l’iscrizione, la formazione dell’elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura”.

Il debitore meritevole (non indebitatosi con colpa, altrimenti non rientra nell’applicazione della Legge) può quindi preparare un piano di restituzione del debito studiato con gli Occ, su cui accordarsi legalmente con i creditori, che vada ad analizzare tutti gli aspetti fiscali e patrimoniali, gli oneri e quelle che sono invece le somme non dovute, che stabilisca scadenze di pagamento e che possa garantire l’estinzione del debito soprattutto cercando una via alternativa alla liquidazione.
Ma cosa accade nel concreto con questa Legge applicata ai professionisti? È la domanda cui Confassociazioni e Konsumer hanno cercato di rispondere in un seminario dedicato alla Legge, tenutosi a Roma a Palazzo Altieri, sala di rappresentanza del Banco Popolare. All’incontro hanno preso parte esperti avvocati, commercialisti e rappresentanti delle associazioni dei consumatori che hanno analizzato lati oscuri e applicazioni della normativa nonché prospettive per future migliorie della stessa.

Le criticità

La condizione fondamentale da tenere presente è che una persona sovraindebitata è una persona in difficoltà che non può pagare. Va distinta – come ha sottolineato Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer – da chi non vuole pagare. “La necessità di un’analisi preventiva di chi si appella alla Legge è indispensabile per non favorire i furbi”. Così come è necessario un controllo degli organismi che si offrono di accompagnare il debitore nel processo di restituzione del debito. A questo proposito la rigidità dei requisiti per divenire Occ – in particolare l’apertura solo ad enti pubblici – viene vista da Premuti come un elemento protettivo atto a garantire maggiore controllo in una situazione delicata come quella finanziaria.

Punto di vista opposto quello di Nunzio Costa, Presidente Acap, che invece vede la partecipazione esclusiva degli enti pubblici come una limitazione alla libera concorrenza e alla scelta del debitore di chi sia adatto a rappresentare i propri interessi. La sua proposta sarebbe di lasciare accedere, con i dovuti controlli, anche i liberi professionisti.
Fermo restando che vadano abbattuti anche i costi per il debitore delle spese legali per appellarsi alla Legge.
Una contraddizione in termini infatti è quella in cui – come ha sottolineato Marco Recchi, Avvocato Vice Presidente Konsumer e Confassociazioni – si chieda un costo fisso dell’Occ nella percentuale del 5% del debito per quelli superiori al milione di euro e del 10% del debito per quelli inferiori al milione. Un individuo che già non possa pagare i creditori ha difficoltà a sostenere altre spese.

Luci e ombre sui Piani di restituzione

Recchi ha messo l’accento anche sulla questione dell’accettazione dei piani di restituzione. Essi infatti vanno redatti con estrema precisione in quanto, qualora si ometta anche un solo dato (es. proprietà che il soggetto ha dimenticato di segnalare), si va incontro alla respinta e al divieto di presentare un nuovo piano per il successivo quinquennio, con evidenti conseguenze disastrose per il debitore. In più c’è da considerare che i giudici – sempre nelle considerazioni di Recchi – hanno ancora un’ottica maggiormente tutelare verso il creditore, per il recupero delle somme dovute, quindi nei Tribunali si fa fatica ad avere un atteggiamento univoco e lineare nell’approvazione dei piani.

La necessità di redigere un piano completo e preciso perché vada a buon fine è stata sostenuta anche da Ornella Amedeo, commercialista e Adr di Nova Ius, organismo di mediazione. Amedeo segnala anche l’importanza del non relegare la liquidazione ad ultima spiaggia tra le soluzioni possibili, collaborando invece con gli Occ per trovare quelle vie alternative che possano evitare di perdere tutto.

La “ricollocazione” del debitore

L’interesse non deve più essere solo la restituzione del debito, ma la ricollocazione del lavoratore, in questo caso del professionista esdebitato, nel panorama economico. Come? diminuendo sempre più le condizioni di fallimento e la percezione dello stesso a livello personale e sociale.
“La crisi economica è reale” ha dichiarato Nunzio Costa a Donna in Affari, “ci si indebita in una reazione a catena che parte dalla contrazione del lavoro e porta ad una contrazione dei guadagni, dal cliente al professionista. Bisogna trovare soluzioni idonee perché l’indebitato non perda tutto e possa ritrovare la propria funzione professionale e sociale una volta estinte le somme dovute. Per questo è importante studiare la situazione debitoria riconoscendo quali siamo le anomalie tributarie e finanziarie che vanno a costituire quella parte non dovuta da non considerare come debito. Nella nostra esperienza si può arrivare anche al 40% di somme non dovute lasciate a carico del debitore”.

La Legge: conoscerla per applicarla

Pur con i limiti che abbiamo analizzato, la Legge 3 del 2012 è uno strumento che bisogna conoscere, perché – in presenza di tutte le condizioni per usufruirne – porta all’uscita dal debito in tempi rapidi, quantificati da Recchi in 4-5 mesi.
Gianluca Di Ascenzo, Presidente Codacons, ha fatto presente che la mancata conoscenza dello strumento è il maggiore deterrente alla sua corretta applicazione. Le condizioni ottimali perché sia un mezzo di difesa reale stanno nella diffusione dell’esistenza di questa Legge. Questo è il primo passo verso il miglioramento, insieme allo stabilimento di un dialogo con i maggiori organismi di riscossione del credito (ora Equitalia, domani probabilmente Dipartimento Riscossione Agenzia delle Entrate).

Per diffondere la conoscenza della Legge e renderla un supporto il più possibile utile attualmente, nonché migliorabile in futuro, il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, ha proposto a tutti i professionisti presenti un tavolo di confronto che possa mettere insieme idee per “correre con i primi senza dimenticare gli altri”.
Deiana ha spiegato a Donna in Affari che l’unico modo per realizzare progetti è riflettere insieme valutando le conseguenze delle azioni e creando quella cooperazione indispensabile per produrre risultati efficaci. “Solo dalla collaborazione può nascere una coscienza collettiva che porti evoluzione, iniziative di condivisione e vero aiuto. Bisogna liberare la conoscenza dal dibattito tra tecnici e già esperti ma partire dalla propria esperienza, condividendola per tirare fuori idee che coinvolgano la popolazione generale”.

Un esempio di sostegno e divulgazione che nasce dalla cooperazione è il progetto Prodeitalia. Promosso dall’Avvocata Francesca Scoppetta e da colleghe e colleghi avvocati. Prodeitalia si configura come una rete a diffusione nazionale per formare ed informare sulla Legge 3/2012, offrendo gratuitamente una prima consulenza e valutazione del consumatore, anche per capire se il caso può rientrare o meno nelle condizione di applicabilità della Legge e avviare la procedura con successo.


Prodeitalia mira ad avere un “avvocato in ogni provincia” anche per non lasciare soli tutti coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, cercando anche nel tessuto bancario un sostegno agli sdebitati per essere rifinanziati e tornare ad una vita attiva.
L’avvocata Scoppetta ha ricordato come una politica di maggiore informazione anche sull’accesso al credito sia uno degli aspetti da non trascurare per combattere a monte il sovra indebitamento. Infatti, un debitore “colpevole” può essere anche quello che abbia richiesto prestiti non proporzionati alle proprie capacità patrimoniali o che abbia contratto debiti non ponderando la reale possibilità di restituirli.

La Legge 3/2012 costituisce ad oggi un mezzo per non cadere vittime dello sfruttamento economico e per questo iniziative che ne diffondano gli aspetti applicativi vanno promosse, ma con la consapevolezza che non sia ancora la panacea di tutti i mali e che esiste un rischio di non rientrare sotto le tutele della stessa. Non si può presentare come una norma che salvi tutti, quindi, ma si deve divulgare per dare la possibilità a tutti di valutarla per la propria situazione, in attesa di ulteriori sviluppi.

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