Lavoro Normative

Benefici fiscali per i lavoratori rimpatriati

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L’Agenzia delle Entrate offre un regime fiscale di vantaggio per attrarre i lavoratori italiani espatriati e indurli a tornare

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato emanato il 31 marzo 2017 e costituisce in pratica il sesto intervento dedicato alle misure per lavoratori “impatriati”. Già la Legge n. 238/2010 infatti aveva inaugurato un regime fiscale di vantaggio che prevedeva una riduzione dell’imponibile dell’80% per le lavoratrici e del 70% per i lavoratori italiani espatriati che volessero rientrare o per i lavoratori UE con almeno 24 mesi di residenza in Italia. L’agevolazione è stata allargata l’ultima volta con il Decreto cosiddetto Mille proroghe del dicembre 2014, che sarà operativo fino al 31 dicembre 2017. Però a settembre 2015 è stato varato anche il Decreto legislativo n. 147/2015 che, all’art. 16, ha introdotto un nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati, che presenta alcune differenze: lo sconto sull’imponibile veniva parificato per i due sessi ma si limitava a un’esenzione del 30%. Cosa è successo adesso? Che l’esenzione è stata aumentata e portata dal 30 al 50%, sempre sia per uomini sia per donne. E a partire dall’anno d’imposta 2017.

Il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, in un approfondimento curato da Nevio Bianchi e Antonello Orlando, informa che i lavoratori impatriati possono optare per il regime fiscale agevolativo fino al 2 maggio 2017. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 64.188 del 31 marzo 2017, che fissa le modalità di esercizio dell’opzione per chi non l’abbia esercitata nel termine indicato dal provvedimento del 29 marzo 2016. La misura agevolativa per questi lavoratori dipendenti consiste quindi in una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30% per l’anno di imposta 2016 e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi.
La misura agevolativa è strutturale e senza scadenza (al contrario della L. 238/2010, ormai in esaurimento), con durata totale pari a 5 anni di imposta (vale a dire l’anno del trasferimento di residenza in Italia e i 4 successivi). Per potere mantenere il beneficio l’impatriato dovrà mantenere in Italia per almeno due anni la propria residenza; nel caso di violazione di questa condizione la norma prevede il recupero dei benefici già fruiti, con sanzioni e interessi.

La manovra di fine 2016 ha poi ulteriormente allargato lo spettro dei beneficiari del nuovo regime, i cui requisiti originari erano stati identificati dal Decreto del MEF del 26 maggio 2016, includendo, oltre alla stessa platea individuata dalla L. 238/2010, anche i lavoratori extra UE, i percettori di redditi di lavoro autonomo e, pur senza ancora alcuna conferma ufficiale, i lavoratori ‘impatriati’ a seguito di distacco.

Il Provvedimento del 31 marzo 2017 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine di adesione al prossimo 2 maggio 2017 con la presentazione di una istanza irrevocabile al proprio datore di lavoro il quale, in qualità di sostituto d’imposta, sarà tenuto – dal mese successivo alla presentazione dell’istanza – ad applicare per tutto il 2017 la detassazione parziale applicando gli ordinari scaglioni IRPEF al 50% dell’imponibile fiscale e per i successivi 4 anni d’imposta.
Sta al datore di lavoro “disapplicare” il regime agevolato nel caso in cui il percipiente impatriato comunichi il trasferimento della propria residenza o domicilio all’estero prima del decorso dei 5 anni dal rientro in Italia.

Il modello di istanza da Presentare al Sostituto d’Imposta per accedere all’opzione in oggetto dovrà contenere i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza in Italia come risultante dal certificato di residenza, impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della residenza o del domicilio prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima fruizione del beneficio.
Se si tratta di un lavoratore impatriato che non ha mai goduto dei benefici ex L. 23872010 o che ne aveva presentato richiesta a un differente datore di lavoro, bisogna aggiungere una autodichiarazione con indicati:
– Il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 c. 1 L. 238/2010
– Data di prima assunzione in Italia post rientro
– conferma dell’avvenuto trasferimento della propria residenza in Italia
– la propria residenza o domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione.

L’opzione darà luogo a un regime di tassazione straordinario per gli anni d’imposta 2016-2020 come di seguito schematizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro

Tabella esenzioni 2016-2020

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