L’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Datori di lavoro e lavoratori dovranno registrarsi online, il servizio è stato attivato il 10 luglio 2017
Con la circolare n. 107/2017 l’Inps ha fornito le indicazioni riguardanti la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale introdotta dall’articolo 54-bis del DL 50/2017, convertito in Legge 96/2017.
La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diversi forme contrattuali:
- il Libretto Famiglia (per le persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione);
- il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni).
Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.
In entrambi i casi sono comunque previsti:
- la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, che può essere effettuata anche tramite il contact center dell’Istituto;
- versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;
- inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale;
- pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
La norma prevede limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni occasionali, ovvero i compensi da prestazione di lavoro occasionale ricevuti nell’arco di un anno non devono superare determinati importi complessivi:
a) per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun lavoratore, con riferimento ad ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c) per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Per poter utilizzare il Contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il Libretto famiglia è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.
L’Istituto, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane SpA.
A partire dal 10 luglio 2017 datori di lavoro e lavoratori devono registrarsi al servizio inps.it/prestazioni occasionali direttamente tramite la piattaforma telematica INPS.