Lavoro Normative

La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale

Consulenti del lavoro

L’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Datori di lavoro e lavoratori dovranno registrarsi online, il servizio è stato attivato il 10 luglio 2017

Con la circolare n. 107/2017 l’Inps ha fornito le indicazioni riguardanti la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale introdotta dall’articolo 54-bis del DL 50/2017, convertito in Legge 96/2017.

La nuova normativa prevede che i datori di lavoro (utilizzatori) possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diversi forme contrattuali:

  • il Libretto Famiglia (per le persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione);
  • il Contratto di prestazione occasionale (per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni).

Le due forme contrattuali si differenziano essenzialmente in relazione ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione, nonché al regime dei compensi e delle contribuzioni obbligatorie.

In entrambi i casi sono comunque previsti:

  • la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore (prestatore) attraverso piattaforma informatica gestita dall’INPS, che può essere effettuata anche tramite il contact center dell’Istituto;
  • versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il mod. F24 ovvero strumenti di pagamento elettronici;
  • inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale;
  • pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

La norma prevede limiti economici per lo svolgimento delle prestazioni occasionali, ovvero i compensi da prestazione di lavoro occasionale ricevuti nell’arco di un anno non devono superare determinati importi complessivi:
a) per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun lavoratore, con riferimento ad ogni datore di lavoro, sono consentiti compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c) per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Per poter utilizzare il Contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il Libretto famiglia è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

L’Istituto, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane SpA.

A partire dal 10 luglio 2017 datori di lavoro e lavoratori devono registrarsi al servizio inps.it/prestazioni occasionali direttamente tramite la piattaforma telematica INPS.

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