Previsto dalla Legge di Bilancio 2021 in via sperimentale, arriva l’esonero contributivo totale per assunzione di donne. L’approfondimento dei consulenti del lavoro
Un esonero contributivo totale per assunzione di donne è stato previsto dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un esonero al 100%, mentre la Legge Fornero, sin dal 2013, prevedeva un esonero contributivo parziale, della misura del 50%, per i datori che assumessero lavoratrici con determinati requisiti. Gli sgravi contributivi per le donne (disoccupate da più di 6 mesi) sono al 100% per 36 mesi per un massimo di 6.000 euro l’anno per il biennio 2021-22, con uno stanziamento complessivo di circa 170 milioni fino al 2023.
Esonero contributivo totale per assunzione donne
La Legge di Bilancio, la n. 178/2020, ha stabilito come l’esonero contributivo si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Poiché la Legge richiama espressamente l’agevolazione già prevista dalla Legge 92 del 28 giugno 2012 (cd. Legge Fornero), salvo le specifiche disposizioni previste dalla stessa Legge di Bilancio, la disciplina applicabile è pertanto quella prevista dalla Legge n. 92/2012. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 19 gennaio 2021, ha analizzato quanto era già previsto alla luce delle novità introdotte con la legge n. 178/2020. Vi riportiamo un sunto di tale analisi.
Le regole già previste dalla Legge Fornero
La disciplina generale dell’incentivo all’assunzione di donne è contenuta nell’articolo 4 della già citata Legge Fornero (L. n. 92/2012) e prevede la riduzione al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro nei seguenti casi:
- Contratto a tempo determinato (decontribuzione al 50% per 12 mesi);
- Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (decontribuzione al 50% fino al 18° mese dalla data di assunzione);
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato (decontribuzione al 50% per 18 mesi dalla data di assunzione).
È espressamente previsto che l’agevolazione si applichi ai contratti di lavoro a scopo di somministrazione. Rientrano nel campo di applicazione anche i contratti stipulati a tempo parziale nonché i rapporti di lavoro subordinato con i soci lavoratori di cooperativa ai sensi della legge n. 142/2001. Sono esclusi dall’incentivo alcuni rapporti di lavoro speciali, quali quelli di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente.
L’esonero contributivo totale per assunzione donne previsto dalla Legge di Bilancio 2021
La legge n. 178/2020 prevede che l’esonero totale per assunzione di donne si applichi esclusivamente alle assunzioni di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, potrà essere attribuito ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dello stesso periodo. Non essendo richiamato il comma 8, la Fondazione studi Consulenti del lavoro ritiene quindi che l’esonero totale non potrà essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo determinato. In tal caso, comunque, i datori di lavoro potranno fruire dell’ordinaria riduzione contributiva, pari al 50% dei contributi a loro carico in quanto le disposizioni della Legge Fornero al riguardo rimangono valide. In consulenti del lavoro ritengono invece applicabile l’esonero totale alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 1° gennaio 2021 e trasformati successivamente. Dal momento della trasformazione, che deve avvenire prima dei dodici mesi dall’assunzione agevolata, il datore di lavoro potrà passare così dalla riduzione contributiva del 50% all’esonero totale. Complessivamente, comunque, la durata dell’incentivo non potrà superare diciotto mesi.
I requisiti delle lavoratrici per poter ottenere l’esonero contributivo totale
Le destinatarie dell’agevolazione devono essere:
- donne con almeno cinquant’anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi ovunque residenti;
- donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Un soggetto si considera privo di impiego regolarmente retribuito anche se ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- donne di qualsiasi età con una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
I requisiti del datore di lavoro per ottenere l’agevolazione
Per quanto concerne l’aspetto datoriale invece, bisogna:
- non superare il limite massimo di 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) complessivi computando tutti gli aiuti concessi;
- tenere conto che l’incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19. Tale requisito non è richiesto alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.