Lavoro Normative

Doveri delle imprese sulla certificazione verde Covid-19

Imprese, datori e dipendenti alle prese con i nuovi obblighi dal 6 agosto di richiedere la certificazione verde Covid-19, cd green pass, ai clienti. Arriva il Covid manager

La Fondazione studi Consulenti del lavoro ha realizzato un approfondimento riguardo l’obbligo introdotto dal DL 105/2021, emanato il 23 luglio: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” di richiedere ad utenti e clienti la cosiddetta certificazione verde Covid o Green pass (https://www.donnainaffari.it/2021/06/certificato-covid-digitale-per-i-cittadini-ue/).

Certificazione verde Covid-19
Chiariamo ancora una volta che non si parla né si è mai parlato di vaccinazione obbligatoria in quanto la certificazione verde Covid-19, che d’ora in poi ci permetterà di viaggiare, sederci all’interno dei ristoranti o dei bar, ecc. si può avere semplicemente facendo un tampone che risulti negativo oppure con una dichiarazione di guarigione da Covid. Le strumentalizzazioni politiche sull’obbligo di vaccinazioni sono e restano tali, solo un pour parler. Il reale problema è, semmai, per quale motivo un avventore di un bar che vuol sedersi all’interno lo debba avere mentre un dipendente che lo serve al tavolino no, come fa notare il presidente della Fondazione studi Consulenti del lavoro, Rosario De Luca, nella sua introduzione all’approfondimento: “discutibile è la situazione che si realizzerà nei ristoranti e nei pubblici esercizi dove alla porta di ingresso sarà controllato possesso e veridicità della ‘carta verde’, ma solo per i clienti che vorranno entrare; in parallelo, dalla stessa porta titolari, dipendenti, fornitori e collaboratori del ristorante non saranno controllati (né possono esserlo), creando così le condizioni per la convivenza promiscua all’interno dello stesso locale di potenziali contagiati e potenziali contagiandi. Non deve sfuggire infatti che avere un contatto con un cameriere o il titolare contagiato da parte di un cliente dotato di Green pass, non esclude ipotesi di contagio ulteriore. Che può diventare letale nel caso di rientro a casa e contatto con un parente ‘fragile’”.

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti la certificazione verde Covid-19?
La contraddizione è subito evidenziata. Infatti, la certificazione verde Covid-19 serve semplicemente a dimostrare che si hanno i requisiti per accedere a determinati servizi individuati dalla legge, nulla si dice su chi questi servizi li offre. Ma è anche vero che esistono delle precise norme che riguardano la vaccinazione dei dipendenti e che stabiliscono che il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell’affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. Però l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica” è il medico: il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi della certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass). Al momento l’unica eccezione è quella degli operatori sanitari, nel momento in cui scriviamo è in atto il dibattito per estenderla anche a chi lavora in ambito scolastico.

Per accedere a quali servizi è obbligatoria la certificazione verde Covid-19
Le disposizioni del DL 105/2021 entreranno in vigore dal 6 agosto 2021 e prevedono l’obbligo di presentazione della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto Green pass, a tutti coloro che hanno dai 12 anni in su (a eccezione da chi è effetto da patologia che ne è esonerato solo con idonea e specifica certificazione medica) nei seguenti casi:

  • Per consumare generi di ristorazione in qualsiasi esercizio (ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie) seduti al tavolo in ambiente chiuso;
  • Per partecipare a eventi e assistere a spettacoli e competizioni sportive;
  • Per entrare in qualsiasi luogo della cultura (musei, istituti, biblioteche, mostre, ecc.);
  • Per accedere a piscine, palestre, centri sportivi, centri benessere, ecc. anche all’interno di alberghi e strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso;
  • Per visitare o partecipare a sagre, fiere, convegni, congressi;
  • Per entrare in centri termali, parchi tematici, parchi di divertimento;
  • Per accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Per entrare come visitatore in strutture sanitarie e RSA;
  • Per accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Per frequentare concorsi pubblici (esami).

Come si deve verificare la certificazione verde Covid-19
Le modalità di controllo della certificazione verde Covid-19 sono previste all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, che è stato espressamente richiamato dal DL 105. La verifica va effettuata con la lettura del QR code utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica. La legge stabilisce che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma” quindi non si può richiedere in alcun caso la copia del certificato per archiviarlo, dal momento che sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet (l’applicazione non necessita della connessione).

Chi deve verificare il possesso della certificazione verde Covid-19
Com’è chiaramente spiegato nell’approfondimento della Fondazione studi Consulenti del lavoro, non tutti i lavoratori possono richiedere la certificazione verde Covid-19 agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’art. 13, comma 4, infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”. Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe inoltre essere accompagnata da un’attività di formazione.

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’adempimento
I titolari e i gestori delle attività per le quali è obbligatorio l’accesso con certificazione verde Covid-19 sono tenuti dalla legge a effettuare la verifica. Se non lo fanno, la sanzione va da 400 a 1.000 euro e va pagata sia dall’esercente sia dall’utente. La legge stabilisce anche ulteriori sanzioni per i casi di recidiva: se si raggiungono 3 infrazioni (avvenute in tre giornate differenti), oltre alla sanzione economica c’è la chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Chi controlla che le imprese applichino le regole?
L’art. 13, comma 6, del DPCM 17 giugno 2021 prevede che “il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”. Sarà pertanto il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, ad assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di Polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La nuova figura del Covid manager
Il Covid manager è il lavoratore preposto al controllo delle norme Covid-19 in ambiente di lavoro. Attualmente la sua attività è prevista nell’organizzazione di matrimoni e cerimonie dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 106:2021 (ratificata dall’UNI il 11/5/21) ma non è stata poi resa obbligatoria dal Comitato Tecnico Scientifico; parliamo però di una figura che non è del tutto nuova, in quanto già presente in alcuni settori. Ad esempio hanno un Covid manager le scuole e le residenze sociosanitarie assistenziali. Si tratta insomma di un referente “ad hoc” per verificare il rispetto di documenti, autorizzazioni e normative riguardo il Coronavirus. Come figura era stata introdotta nel contesto pandemico già nel 2020 dapprima (con ordinanza) dalla Regione Veneto e successivamente dalla Regione Lombardia.

Cosa fa il Covid manager

  1. verifica il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano sempre indossate quando previsto;
  2. mantiene l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento;
  3. garantisce un rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti.
  4. controlla che venga rispettata la segnaletica per il distanziamento fisico;
  5. controlla che le barriere di plexiglas siano state posizionate nei luoghi in cui è necessario, come nelle reception, nei bar e nell’area buffet per quanto riguarda gli hotel;
  6. controlla che siano presenti dispenser di igienizzante.
  7. deve controllare che gli ospiti, i dipendenti e i collaboratori rispettino i comportamenti di prevenzione.

Una figura non obbligatoria ma fortemente raccomandata
Nonostante il Comitato Tecnico Scientifico abbia definito che la figura del Covid manager non debba essere considerata obbligatoria per norma nel contesto delle cerimonie, risulta comunque fortemente consigliata, soprattutto per la corretta gestione delle varie attività ora soggette all’obbligo di certificazione verde Covid-19. Ma, seppur facoltativa e non regolamentata da un preciso dettato normativo, la figura del Covid manager può svolgere un importante ruolo in relazione alla corretta gestione e supervisione delle attività e del rispetto dei protocolli anti-contagio aziendali. Introdurre il Covid manager in azienda significa adottare un principio di prudenza e responsabilità, anche in considerazione dell’assenza dello scudo penale ad oggi ancora negato ai datori di lavoro. Non dimentichiamo che l’introduzione e la formazione del Covid manager possono essere considerate buone prassi da inserire in un piano di miglioramento aziendale, in un codice etico e diventare quindi di fatto “strumento” per la riduzione dei contributi Inail mediante presentazione del modello OT23.

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