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La tassazione delle cripto-attività dal 2023-2024

Le cosiddette cripto-attività producono un reddito e di conseguenza la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una tassazione

La definiamo tassazione delle cripto-attività per facilitare la comprensione di un argomento complesso poiché in realtà si tratta della tassazione dei redditi da cripto-attività, che non sono ancora correttamente definite sia a livello nazionale sia a livello europeo. Ma come tutti sappiamo bene, i redditi sono tutti tassabili e di conseguenza il Governo, con la Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto un’apposita disciplina fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2023 introducendo una nuova categoria reddituale ad hoc. Di conseguenza quest’anno dovranno essere calcolati i redditi derivanti dalle operazioni con criptovalute realizzati nel 2023 per la tassazione nel 2024.

Le cripto-attività
Con la legge di bilancio 2023 il legislatore ha introdotto, ai soli fini fiscali, una disposizione per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività. La nuova norma (nel comma 1 dell’art. 67 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce che le cripto-attività sono una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Nella dichiarazione dei redditi dovranno rientrare nella categoria dei “Redditi diversi”, dove rientrano quelli che non costituiscono redditi di capitale e che non sono conseguiti «nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente».

Il nuovo regime fiscale per la tassazione delle cripto-attività
Con il nuovo regime fiscale sono tassabili i redditi derivanti dalle seguenti cripto-attività, o meglio i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:

  • cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;
  • cessione a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;
  • attività di staking;
  • cessione a “termine” di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
  • cessione di NFT già “emessi”.

A quanto ammonta la tassazione dei redditi da cripto-attività
I redditi “diversi” derivanti da cripto-attività sono assoggettati a una tassazione del 26%, analogamente ai redditi di natura finanziaria. Al fine di consentire al contribuente di non dover “necessariamente” indicare nella propria dichiarazione dei redditi quelli derivanti dalle cripto-attività, è stato modificato il D.lgs. n. 461/1997 nel seguente modo:

  • estendendo le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ai redditi derivanti dalle cripto-attività;
  • consentendo la possibilità di adempiere ai propri obblighi fiscali per il tramite di un intermediario finanziario o degli operatori non finanziari, vale a dire i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale.

Tassazione delle cripto-attività derivanti da opere di ingegno
Una particolarità di cui occorre essere edotti è che l’Agenzia delle Entrate, in una sua circolare, ha scritto che ritiene che la cessione di NFT (i token non fungibili, per la definizione leggi il nostro articolo https://www.donnainaffari.it/2023/12/termini-mercato-delle-criptovalute/) rappresentanti opere di ingegno da parte dell’autore non determina un reddito diverso qualora costituisca un reddito conseguito nell’esercizio di impresa commerciale o costituisca un reddito di lavoro autonomo nel caso in cui l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni. Viceversa nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente. I redditi sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese, o del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. Si tratta di un passaggio complicato e scritto in burocratese che noi abbiamo così interpretato ma invitiamo chi svolge questo tipo di attività creativa a rivolgersi a un tecnico abilitato che possa interpretare nel migliore dei modi i contenuti della circolare (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589638/Circolare+criptoattivita+del+27+ottobre+2023.pdf/1154a95a-80ea-a6ec-bcc0-731b844db9e6 pagina 45).

Il limite minimo della tassazione dei redditi da cripto-attività
Il nuovo regime fiscale per i titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023 spiega che i redditi diversi tassabili sono quelli percepiti dalle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), dagli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir. Ma tali redditi diversi devono superare un limite minimo. Sono dunque tassabili le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta considerato. In pratica la Legge prevede una franchigia di 2.000 euro.

Quando le cripto-attività non sono tassabili
La norma stabilisce comunque che «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». Ciò significa che dal 1° gennaio 2023 non è tassabile una plusvalenza in criptovaluta dovuta allo scambio di una criptovaluta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ether con bitcoin) né, in generale, lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Proprio perché il token non fungibile è considerato un’opera di valore intrinseco e non è uguale a una cripto-valuta (per capire meglio leggi anche il nostro articolo https://www.donnainaffari.it/2023/11/criptovalute-parte-2-i-token-o-crypto-token/). Dunque possiamo scambiare due tipi di criptovalute fra di loro o due NFT fra di loro ma non una criptovaluta con un NFT. L’Agenzia delle Entrate pone un esempio al riguardo: Supponiamo che un contribuente acquisti 10 ether scambiando 5 bitcoin dei 20 bitcoin originariamente posseduti e che i 20 bitcoin avevano al momento dello scambio un valore di acquisto di euro 2.000, ai 10 ether acquisiti con lo scambio si deve riconoscere un valore di acquisto di euro 500. Vale a dire, un valore pari a quello dei 5 bitcoin ceduti nello scambio.

La franchigia
Tenuto conto della franchigia di euro 2.000 e della compensazione di plusvalenze e minusvalenze (vedi paragrafo successivo) è utilizzabile in compensazione l’eventuale minusvalenza che eccede detta soglia nei quattro periodi d’imposta successivi. Nell’esempio dell’Agenzia delle Entrate: se ci sono minusvalenze derivanti dalla cessione di bitcoin nel periodo d’imposta 2023 pari a euro 2.500, solo l’eccedenza di euro 500 può essere portata in deduzione di redditi diversi realizzati nei periodi d’imposta successivi. La soglia di euro 2.000 va verificata in relazione ai redditi realizzati in
ciascun periodo d’imposta prima di eventuali compensazioni con minusvalenze su cripto-attività riportate da periodi d’imposta precedenti.

Il calcolo delle plusvalenze
Ma come si calcolano delle plusvalenze in questo campo così complicato? Il nuovo comma 9bis dell’art. 68 del Tuir spiega che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore delle cripto-attività in caso di permuta) e il costo (o valore di acquisto iniziale). Secondo l’Agenzia delle entrate se, dopo aver calcolato la differenza, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Il costo o valore di acquisto deve comunque essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero con ciò che comporta per la relativa tassazione (non si può sottrarre e dunque è tutto guadagno tassabile, per dirla con parole spicciole). Infatti l’Agenzia delle Entrate spiega che in questo caso “I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Qualora il corrispettivo sia costituito da un’altra cripto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto.

Di seguito il link a una delle piattaforme che si occupano di cripto-attività: https://app.cryptosmart.it/signup?utm_source=SBravo&utm_medium=content&utm_campaign=donnainaffari&referral= app.cryptosmart.it/signup?ref=254520CSNPRO

Link aggiunto a pagamento.

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