Diritti

La tutela della disoccupazione per i lavoratori stagionali

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L’Inps spiega come sono cambiate, dopo il Jobs Act, le regole dell’indennità di disoccupazione per il periodo di inattività dei lavoratori stagionali

Dal maggio 2015 la nuova indennità di disoccupazione NASpI ha modificato le regole. Se prima i lavoratori stagionali, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi potevano percepire altrettanti mesi di disoccupazione, ora chi ha lavorato 6 mesi nell’anno può percepire, nello stesso anno, un’indennità pari a 3 mesi.

Perché questo cambiamento? L’Inps spiega: fino al 2014 la spesa per l’indennità di disoccupazione dei lavoratori stagionali era pari a circa il 12% della spesa complessiva per le indennità di disoccupazione, pur essendo gli stagionali solo il 2,5% del totale dei lavoratori. La nuova indennità di disoccupazione ha invece allineato più strettamente la durata delle prestazioni all’anzianità contributiva del lavoratore.

Naturalmente il lavoro stagionale si caratterizza per la mancanza di continuità dell’attività esercitata, ossia per l’alternarsi – nel corso dell’anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di inattività. Il tutto correlato al tipo di lavoro svolto; per esempio se si lavora nel settore turistico si sa che la concentrazione dei flussi turistici è in alcuni mesi dell’anno e dunque il lavoro è “altalenante”.  E la legge ne tiene conto. Vediamo come sono cambiate però le cose per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione nel periodo di inattività per questo tipo di lavoratori. A fornirci tale spiegazione è direttamente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in quanto è materia di sua competenza.

Le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori stagionali

Prima del decreto legislativo n. 22 del 2015 – attuativo del Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) – la tutela per gli eventi di disoccupazione involontaria, in presenza di una contribuzione minima di 52 settimane nei due anni immediatamente precedenti la cessazione involontaria dal lavoro, garantiva una durata delle prestazioni (DS e ASpI) legata unicamente all’età e non all’anzianità contributiva. Non veniva inoltre presa in considerazione, ai fini della determinazione della durata del sussidio, la frequenza con cui la richiesta della prestazione era stata formulata in un determinato arco di tempo. Si potevano cosi avere beneficiari sistematici di queste prestazioni. A fronte di un minor numero di  mesi di contribuzione, alcune persone fruivano di prestazioni più frequentemente di altri lavoratori con contribuzione più consistente in quanto continuativa.

Il fenomeno si verificava in particolar modo nel caso dei lavoratori stagionali i quali, con relativa sistematicità, alternavano periodi pressoché semestrali di contribuzione a prestazioni di durata tendenzialmente analoga.

In particolar modo, con due semestri di contribuzione (52 settimane) nel biennio conseguivano sempre il diritto, a seconda dell’età anagrafica, ad una prestazione di disoccupazione della durata teorica di 8 o 12 mesi. Ciò permetteva, a fronte di un’attività lavorativa stagionale ricorrente della durata di sei mesi nell’anno, l’indennizzo dei rimanenti 6 mesi, in cui l’attività lavorativa subiva la sua naturale interruzione.

Questo meccanismo trasformava il sussidio di disoccupazione in una sorta di integrazione salariale automatica e continuativa, anziché in uno strumento di sostegno al reddito condizionato strettamente alla ricerca di un impiego alternativo durante i mesi di pausa dall’attività stagionale.

Si riporta di seguito un prospetto che sintetizza il numero di trattamenti e relativa spesa per prestazioni per l’anno 2014.

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Come si vede dalla tabella, i lavoratori stagionali hanno una probabilità di ricorrere alla prestazione più di 6 volte più alta degli altri lavoratori (62% contro il 10%). Questo spiega perché  i lavoratori stagionali, nell’anno 2014, abbiano assorbito circa il 12% della spesa totale per queste prestazioni pur rappresentando  appena il 2,5% degli assicurati.

Per dare un’idea dell’entità dei trasferimenti coinvolti, consideriamo il caso di  un lavoratore stagionale con una retribuzione di 1.500 euro mensili (prossima al valore medio delle retribuzioni che questi lavoratori percepiscono nei periodi di attività) che in un anno avesse lavorato  per sei mesi ricevendo per i restanti sei mesi il trattamento ASpI. Questo lavoratore, a fronte di un contributo di 118 euro (1,31% della retribuzione), otteneva una prestazione di circa 7.000 euro e una copertura figurativa nel periodo pari a 2.970 euro. Il rapporto tra contribuzione e prestazione era dunque pari all 1,2 per cento. In altre parole il lavoratore otteneva 84 euro di prestazioni immediate o differite (il contributo figurativo alla pensione) per ogni euro di contributi versati.

Con l’attuazione del Jobs Act l’indennità di disoccupazione NASpI, introdotta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, assicura una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, secondo regole legate significativamente alla storia contributiva del lavoratore.

Infatti, la NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei quattro anni precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto alla prestazione. Ai fini del calcolo della durata, non sono utili le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Pertanto, la durata della NASpI è calcolata sulla base dei periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione, al netto delle settimane contributive già “utilizzate” per precedenti prestazioni. Termina, quindi, il sistema che garantisce una tutela di durata indifferenziata a prescindere dall’entità della contribuzione.

Ne consegue che i lavoratori stagionali ricorrenti – a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (26 settimane) nell’anno – a regime non potranno più percepire, nello stesso anno, di altrettanti mesi di prestazione di disoccupazione, ma fruiranno della prestazione NASpI per soli 3 mesi (13 settimane).

L’impatto della nuova legge sulla durata della prestazione, in fase di prima applicazione delle disposizioni normative, è stato tuttavia reso graduale per effetto di una lettura interpretativa avallata dal Ministero del Lavoro e contenuta nelle circolari INPS nn. 94, 142 e 194 del 2015 e, successivamente, per effetto dell’intervento legislativo di cui al d.lgs. n. 148 del 2015.

Quest’ultimo decreto ha previsto, infatti, che per i lavoratori con qualifica di stagionali appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali, per le sole cessazioni dal lavoro intervenute tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, non trova applicazione la disposizione dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 (disposizione che stabilisce che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione) relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

Ne consegue che, per i lavoratori di questi settori, nel caso in cui la durata della disoccupazione (NASpI), calcolata sulla base delle disposizioni previste dalla nuova norma, risulti inferiore a sei mesi, per determinare la durata della prestazione sono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-ASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione. Grazie a questo intervento, per l’anno 2015, è stata così assicurata a questa categoria di lavoratori una tutela di disoccupazione della durata di circa sei mesi (26 settimane), analogamente a quanto avveniva in vigenza delle precedenti prestazioni di disoccupazione.

Dal 1° gennaio 2016, cessando l’effetto della previsione di cui al decreto n. 148, anche per la categoria dei lavoratori stagionali la durata della prestazione NASpI sarà calcolata secondo il regime ordinario di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 22 del 2015, con la conseguenza che – come sopra precisato – a fronte di un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (26 settimane) nell’anno, la durata teorica della prestazione sarà di 3 mesi (13 settimane).

Per fare un esempio, un lavoratore stagionale con una retribuzione di 1.500 euro mensili che in un anno lavora per sei mesi e per tre mesi percepisce il trattamento NASpI, a parità di contributo (118 euro) ottiene una prestazione di circa 3.600 euro e una copertura figurativa del periodo pari a circa 1.480 euro. Il rapporto tra contribuzione e prestazione passa a cosi al 2,3%, ovvero 43 euro di prestazione immediata o differita (il contributo figurativo alle pensioni) a fronte di un euro versato.

(D.M.)

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