Fisco e norme Imprenditoria

Audizione dei sindacati in materia fiscale e di contrasto all’evasione

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Il Decreto in discussione in tema di contrasto all’evasione. Le nuove norme previste e l’audizione dei Sindacati CGIL, CISL e UIL al riguardo

Il 7 novembre 2019 la Commissione Finanze della Camera ha sentito i pareri CGIL, CISL e UIL sulla conversione in Legge del DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materie fiscale per esigenze indifferibili. Le unioni sindacali hanno presentato una Memoria in occasione della propria audizione, presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, nell’ambito della “Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Spieghiamo innanzitutto su cosa sta lavorando la Commissione camerale.

Il DL per contrastare l’evasione fiscale

Il Decreto Legge in esame si compone di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. Il Capo I (Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali) comprende gli articoli da 1 a 23.

Riportiamo di seguito cosa è in discussione, articolo per articolo, in questo ambito di interesse per le imprese, i lavoratori e i professionisti.

Il primo articolo disciplina “l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente”.
In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

L’articolo 2 inserisce tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, le quali stabiliscono l’esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

L’articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; estende l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

L’articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l’obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio. L’articolo estende inoltre l‘inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

L’articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUAG), di cui al D. Lgs. n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.
L’articolo 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.

L’articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell’accisa.

L’articolo 8 prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

L’articolo 9 affida all’Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

L’articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.

L’articolo 11 affida a una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

L’articolo 12 introduce l’obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d’uso.

L’articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani. In particolare, con le norme in esame, i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall’atto costitutivo del trust. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

L’articolo 14 consente alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle entrate l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza) e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.

L’articolo 15 estende al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d’imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS adempiano all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

L’articolo 16 sposta alla data del 1° luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, per i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia. La bozza della dichiarazione annuale dell’IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

L’articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi; viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.

L’articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

L’articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l’applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge.

L’articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrini elettronici).

L’articolo 22 introduce un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020; esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000 euro. L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis. Sono quindi dettate le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione.

L’articolo 23 disciplina in norma primaria le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. L’importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Il Capo III

Saltando il Capo II, che riguarda i Giochi, passiamo al Capo III (Ulteriori disposizioni fiscali), che comprende gli articoli da 32 a 38 e che può interessare alcune tipologie di lavoratori. Selezioniamo solo gli articoli che interessano pertanto i lavoratori.

L’articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l’insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l’adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L’articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

L’articolo 36 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V “Conto energia” – con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui alla norma in esame.

L’articolo 37 posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.

L’articolo 38 istituisce l’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall’anno di imposta 2020. La tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili e che la base imponibile potenziale è ridotta al 20%. Si applica un’aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base.

Il Capo IV (Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia)

È composto dal solo articolo 39, del quale riportiamo la parte riguardante i cittadini che possono essere colpiti dalle sanzioni penali in materia tributaria. L’articolo 39 inasprisce infatti le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).
Le disposizioni dell’art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in Legge del Decreto.

Il Capo V (Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili)

Comprende gli articoli da 40 a 60 ma riportiamo solo gli articoli di interesse per le imprese.

L’articolo 41, comma 1, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l’anno 2019. Il comma 2 prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l’utilizzo della Blockchain. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l’anno 2019.

L’articolo 50 detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

L’articolo 53 stanzia per l’anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

L’articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

La Memoria con le considerazioni delle maggiori sigle sindacali
In sostanza CGIL, CISL e UIL sono favorevoli alla manovra così come è stata presentata dalla Commissione, anzi la ritengono troppo blanda e auspicano un “inasprimento” delle norme in esse contenute. Vediamo alcune delle loro osservazioni in merito al lavoro e all’imprenditoria.

La premessa
CGIL, CISL e UIL da tempo denunciano che la pressione fiscale in Italia è insopportabile per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. È quindi assolutamente prioritario ridurre il peso delle imposte che grava su queste categorie. Il taglio delle tasse previsto nella legge di bilancio 2020 – spiegano i sindacati confederati – deve essere solo un primo passo, da estendere anche ai pensionati, per una significativa riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati, attraverso un aumento delle detrazioni. Un provvedimento che va inquadrato in una più generale riforma fiscale che – mantenendo il principio costituzionale della progressività – ridefinisca aliquote Irpef e scaglioni.
CGIL, CISL e UIL sono convinte che per poter perseguire nel nostro Paese la creazione di un fisco realmente equo sia necessario un netto cambiamento nel contrasto all’evasione fiscale con una messa in campo di una reale e forte volontà politica di colmare questo vulnus fiscale e democratico. La Commissione governativa sull’economia non osservata ha quantificato in oltre 109 miliardi di euro l’evasione annua, di cui 35 miliardi di euro di sola imposta Iva. Il decreto fiscale, nelle intenzioni del Governo, si propone l’obiettivo di avviare una nuova stagione nella lotta all’evasione. Obiettivo condiviso da CGIL, CISL e UIL e che per essere conseguito ha bisogno di interventi ancora più incisivi. CGIL, CISL e UIL ritengono quindi che il decreto rappresenti solo un primo passo in un’azione di contrasto all’evasione che deve essere condotta con strumenti ulteriori ed adeguati.

Le osservazioni dirette su alcuni articoli del Decreto fiscale in esame
I primi articoli del Decreto fiscale in esame, in particolare gli artt. 1, 2 e 3, hanno ad oggetto il rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei tributi, poiché vi sono dei casi in cui queste possono essere soggette ad abusi. Compensare un debito con un credito nei rapporti con l’erario è una importante semplificazione per il contribuente, ma le zone grigie che ancora persistono nel nostro sistema hanno consentito negli anni il proliferare di abusi che sono parte integrante del pesante Tax Gap sofferto oggi dal nostro Paese.

Particolarmente rilevante è la disposizione declinata all’articolo 4 che è stata introdotta per tutelare l’erario nelle catene di appalti (largamente intesi, quindi anche subfornitura, logistica, spedizione e trasporto), circostanziando la responsabilità del committente in caso di omessi o tardivi pagamenti. Inoltre dalla relazione illustrativa si evince che, negli stessi casi sarà previsto un reverse charge dell’IVA.
Il sindacato esprime parere favorevole su questo provvedimento in quanto potrebbe limitare di molto il lavoro di scarsa qualità negli appalti, le false cooperative, i fallimenti “pilotati” delle SRL le cui conseguenze ricadono spesso sui lavoratori.
Proprio per garantire una maggior tutela dei lavoratori e dell’erario stesso, CGIL, CISL e UIL ritengono sia altresì fondamentale ricomprendere nella misura anche il versamento dei contributi previdenziali e mantenere il principio della responsabilità dell’appaltante al momento del pagamento dei salari o del TFR dei lavoratori.
Va, infine, operata una corretta catalogazione e perimetrazione delle imprese che risulterebbero escluse da questa misura così da evitare di lasciare margini ad eventuali condotte irregolari.

Positiva, all’art. 14, la misura che prevede l’introduzione delle fatture elettroniche e all’art. 16 quella che ha ad oggetto la semplificazione fiscale. Sulla base di ciò, si prevede l’implementazione dell’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza anche ai fini di profilazione, che dovrebbe portare già nel luglio 2020 alla precompliata IVA, una importante semplificazione per il contribuente, ma anche uno strumento di maggior controllo per l’Agenzia. Come è rilevante l’implementazione prevista in Legge Bilancio, dell’incrocio automatico delle altre banche dati, in particolare la determinante anagrafe dei conti correnti.
Per combattere un sofisticato e complesso sistema fraudolento è necessario che le istituzioni preposte possano accedere a tutte le risorse a loro disposizione. Siamo, altresì, consapevoli che è necessario tutelare la privacy dei contribuenti e vigilare affinché nessuna persona non autorizzata visioni dati sensibili, concordiamo quindi con la pseudonomizzazione dei codici fiscali, e su ogni meccanismo atto a prevenire ogni eventuale abuso.

Positiva la riduzione dell’utilizzo del contante, ai sensi dell’art. 18 del D.L. in esame, e il conseguente incentivo dei pagamenti elettronici sulla base degli artt. 19 e 20. Il combinato di questi interventi può avere un efficace impatto nel contrasto all’evasione poiché favorire l’uso della moneta elettronica è uno dei modi più efficaci per combattere seriamente l’evasione fiscale. Fondamentale in questo processo la previsione di incentivi che incoraggino i pagamenti elettronici, così come riteniamo l’introduzione e l’implementazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, che venga effettuato con moneta digitale. Crediamo inoltre che questo Governo e il Parlamento non debbano compiere alcun passo indietro fuggendo dalla vulgata che vorrebbe i nostri cittadini incapaci di gestire la moneta elettronica.

Molto importante l’introduzione dell’art. 39 del D.L. 124 del 2019, attraverso cui si garantisce un inasprimento del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alle pene principali per taluni reati tributari. Altrettanto condivisibile l’introduzione della confisca “allargata” o per sproporzione, in caso di condanna, per quei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito.
Per i sindacati l’introduzione di strumenti volti a rafforzare il sistema sanzionatorio dei reati tributari è un atto necessario, poiché la certezza e la proporzionata severità della pena sono un elemento imprescindibile per contrastare l’evasione fiscale.
CGIL, CISL e UIL ritengono comunque che l’inasprimento del sistema sanzionatorio sia una misura imprescindibile per il ruolo di controllo e di accertamento che deve svolgere l’Agenzia delle Entrate, per questo chiediamo che al maggior onere di lavoro corrisponda un aumento adeguato delle risorse umane a disposizione dell’Agenzia stessa.

L’insieme di questi provvedimenti può costituire l’avvio di una nuova stagione nella lotta all’evasione fiscale.

I suggerimenti e gli auspici di CGIL, CISL e UIL

CGIL, CISL e UIL nella loro piattaforma unitaria hanno proposto e propongono una soluzione di sistema che si articola in 10 punti:

1. Operare una svolta politica alla lotta all’evasione attraverso strumenti di indagine innovativi, e revisionare, rafforzare ed inasprire il sistema sanzionatorio e delle pene accessorie.

2. Costituire un ufficio dedicato presso l’Agenzia delle Entrate con compiti esclusivi di accertamento e di profilazione del rischio dei contribuenti, attraverso l’incrocio di tutte le banche dati disponibili, elaborando un meccanismo che ne tuteli la privacy; il tutto al fine dare piena possibilità alle agenzie fiscali di individuare prontamente comportamenti illeciti. Inoltre è imprescindibile rafforzare l’organico dell’Agenzia delle Entrate in particolare con professionalità legate alla digitalizzazione e al trattamento dei dati, per garantire l’aumento della compliance e della riscossione come testimoniato dai positivi esiti dell’introduzione della fatturazione elettronica.

3. Elevare a rango costituzionale lo Statuto del Contribuente.
Memoria Unitaria CGIL CISL UIL 5

4. Incentivare i pagamenti tracciabili anche con accordi col sistema bancario, al fine di non far gravare eventuali maggiori costi sui cittadini e le imprese e abbassare la soglia massima del contante.

5. Estendere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche ai redditi di lavoro autonomo implementando meccanismi che consentano il versamento diretto dell’Iva e di anticipi su le altre imposte.

6. Prevedere l’obbligo di presentazione della dichiarazione ISEE contestualmente alla dichiarazione dei redditi per fruire di detrazioni e bonus.

7. Individuare forme di contrasto di interessi per servizi alle famiglie, anche temporanei ed in settori specifici, adeguando per i successivi anni fiscali gli indici sintetici di affidabilità delle categorie coinvolte.

8. Valorizzare il ruolo dei centri di assistenza fiscale come strumenti di innovazione del sistema e di semplificazione per il cittadino e contribuente.

9. Varare una “regola d’oro” che preveda controlli su i redditi dichiarati almeno una volta ogni 5 anni.

10. Per combattere l’evasione internazionale ed il tax gap bisogna contrastare i paradisi fiscali, soprattutto quelli interni all’Unione procedendo ad una unificazione in ambito europeo delle basi imponibili, all’introduzione di una webtax che ponga fine alle pratiche elusive, alla piena applicazione della TTF la tassa sulle transazione finanziarie ad altissima frequenza e una carbon tax continentale.

Alcuni di questi punti trovano nel testo del presente Decreto una buona base dalla quale partire e sulla quale basare un articolato di misure che siano realmente e pienamente efficaci nel contrasto dell’evasione. Le confederazioni sindacali si augurano che queste proposte siano al centro del confronto preannunciato dal Governo nel corso dei recenti incontri.

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