Diritti Lavoro

Contagi sul lavoro. La circolare Inail

Per i contagi sul lavoro da Covid-19 sono garantite le stesse prestazioni degli infortuni sul lavoro. Una nuova circolare Inail fornisce indicazioni sulla tutela dei lavoratori assicurati con l’Inail che hanno contratto l’infezione

Anche i contagi sul lavoro devono essere messi nell’agenda delle priorità di cui preoccuparsi. E così l’Inail interviene nella discussione pubblica dalle mille sfaccettature sull’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Basta seguire il bollettino quotidiano delle 18 di Protezione Civile e Istituto Superiore della Sanità per comprendere che infermieri e medici si stanno infettando a causa del lavoro che fanno. Ma anche altri, costretti ad andare a lavorare perché le proprie attività non sono state inserite nel DPCM del 25 marzo 2020, o meglio hanno i codici Ateco inseriti nell’elenco delle professioni permesse allegato al DPCM (come gli operai edili, gli idraulici, gli elettricisti ad esempio, tanto per fare un esempio banale), possono contagiarsi e – non dimentichiamolo – contagiare.

E infatti l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus ma lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

Contagi sul lavoro. Le tutele previste dall’Inail
Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. Lo precisa la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-13-del-3-aprile-2020.html).
La tutela assicurativa, oltre ai casi sopra menzionati, si estende anche a quelli in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi, per garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

Contagi sul lavoro. La certificazione medica
Il termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.
Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso per contagi sul lavoro da Covid-19
Purtroppo anche questo può avvenire, come ormai è ben noto a tutti. In tale caso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

I contagi sul lavoro in itinere
Come gli infortuni in itinere, anche i contagi sul lavoro possono essere considerati sotto questo aspetto. E così sono tutelati dall’Istituto anche quelli avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano, appunto, come infortuni in itinere.
Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessario l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.

La sospensione dei termini per le richieste
La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo.
La sospensione dei termini si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Il commento del presidente dell’Inail
Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, chiarisce che tutti i casi accertati di infezione sul lavoro faranno scattare “la piena tutela dell’Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo già attivati, inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici. Questa emergenza” aggiunge Bettoni “ha riportato in primo piano anche la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”.

 

Potrebbe interessarti