Esame alla Camera della Proposta di Legge sulle attività del settore estetico
La nuova legge proposta vuole aggiornare il profilo professionale degli imprenditori del settore estetico e tutelare i consumatori che rischiano la salute nell’affidarsi a operatori improvvisati e irregolari
Estetista: non si tratta di un lavoro improvvisato, ma di una professione molto delicata che ha bisogno di anni di studio e che, se non effettuata da specialisti, può causare danni ai consumatori malcapitati. Ciononostante, il mercato dell’estetica è minacciato dalla concorrenza sleale di operatori improvvisati e irregolari.
Questa la denuncia della Presidente di Confartigianato Estetica, Anna Parpagiolla, e dalla Presidente degli Estetisti CNA, Brigida Stomaci durante l’audizione alla X Commissione della Camera sulla nuova “Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche”.
La legge anti-abusivi è quanto mai necessario oggigiorno, quando l’aumento delle persone – sia donne che uomini – che si rivolgono alle cure degli esperti del settore sta toccando vertici mai toccati in precedenza: 120 mila trattamenti estetici al giorno.
In Italia sono oltre 27 mila gli istituti di bellezza, oltre 2500 i centri benessere e duecento gli stabilimenti termali. A questi si aggiungono 1200 attività di manicure e pedicure e 370 attività di tatuaggio e piercing.
Un giro d’affari ingente, che attira molti millantatori.
La nuova legge dovrà prevedere l’aggiornamento qualitativo della formazione che porti al conseguimento della qualifica di estetista e l’inclusione nelle attività di estetica delle pratiche bionaturali come i massaggi Shiatsu o la riflessologia plantare. Ovviamente le regole devono essere uguali per tutti, nel senso che in tutte le regioni italiane gli standard formativi devono essere gli stessi.
La X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) sta esaminando il testo presentato dai deputati: Milanato, Raisi, Mistrello Destro, Gava e Lazzari. Esso prevede tra l’altro la “definizione organica dell’attività individuando un primo ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere, riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell’attività di estetista previsto dalla legge n. 1 del 1990 ma con una formulazione più flessibile e al passo con i tempi che consenta all’estetista, mediante la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il
corpo umano, di concorrere anche al recupero del benessere della persona. In via strettamente connessa con il profilo di estetista la norma prevede la definizione di un secondo ambito professionale che, in base agli orientamenti che si vanno consolidando, fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell’individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita.”
I nuovi percorsi formativi
La formazione potrà essere effettuata, coltre che dalle istituzioni formative regionali, anche dagli istituti tecnici e professionali con indirizzo relativo a servizi sociosanitari.
Il percorso che condurrà all’abilitazione professionale, verrà suddiviso in due fasi: la prima consisterà in un modulo base comune della durata di 3 anni al termine della quale, dopo aver superato il relativo esame, lo studente diviene “operatore professionale” e si può avviare al lavoro subordinato. La seconda consisterà in un corso di qualificazione professionale della durata di 2 anni e vi possono accedere solo gli operatori professionali (dunque coloro che hanno portato a termine i primi 3 anni di studi). Il corso sarà ad obbligo di frequenza e terminerà con un esame teorico-pratico di idoneità. Il superamento di quest’ultimo esame comporterà il conseguimento del “diploma professionale di tecnico in scienze estetiche e bionaturali” che varrà come abilitazione all’attività imprenditoriale.
Naturalmente l’intero percorso formativo dovrà essere realizzato secondo criteri di alternanza fra la formazione in aula, lo studio e l’apprendistato presso imprese abilitate nel settore. Secondo le norme vigenze di alternanza scuola-lavoro.
L’imprenditore del ramo estetico
Le imprese abilitate all’esercizio dell’attività professionale di scienze estetiche e bionaturali, potranno avvalersi di professionisti del settore medico sanitario. Potranno dunque avere collaboratori medici o terapeuti da far lavorare nella propria impresa allo scopo di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. Ovviamente ciascuno manterrà l’indipendenza e l’autonomia nella propria professione durante la prestazione al cliente.
Tra le attività che possono essere effettuate in un’impresa del ramo estetico ci sono quelle di ginnastica, il massaggio sportivo, i trattamenti di medicina estetica, i trattamenti con medicine non convenzionali, la fisioterapia e la riabilitazione motoria, la psicologia, la dietologia, l’endocrinologia, ecc..
Per lo svolgimento delle singole prestazioni professionali i locali dovranno essere adeguati, ovvero dovranno possedere i requisiti sanitari stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.
L’iter della Proposta di Legge
La discussione della proposta è piuttosto animata in quanto, trattandosi di un tema sensibile, che verte sulla salute e sul benessere psicofisico, i deputati cercano di fare molta attenzione. Ma l’ostacolo più grande si ha purtroppo dall’appartenenza territoriale dei singoli deputati i quali non vogliono contrastare l’autonomia decisionale locale dei propri colleghi ed elettori. Infatti da settimane si continua a discutere sull’autonomia delle regioni riguardo i percorsi formativi delle singole materie che compongono l’asse “estetico”.