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Lo statuto delle imprese : al centro delle strategie di sviluppo del Paese le Piccole e Medie Imprese italiane

camera deputati - statuto delle imprese

 

Il provvedimento nel dettaglio

Il nuovo testo unificato si compone di 18 articoli. Nel primo si chiariscono le finalità della Legge una delle quali è il sostegno all’avvio di nuove imprese in particolare da parte dei giovani e delle donne. Nel secondo si spiegano i principi generali del provvedimento, che definiscono lo statuto giuridico delle imprese, ovvero: la libertà d’iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica; l’adozione di norme certe sull’attività d’impresa; la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; gli incentivi fiscali e le misure di semplificazione amministrativa a favore delle micro, piccole e medie imprese; la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese; la riduzione della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti.
L’articolo 3 riguarda la libertà di associazione tra imprese e l’articolo 4 dispone che le associazioni di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.
L’articolo 6, come l’articolo 8, fa trarre un sospiro di sollievo alle imprenditrici: reca infatti misure per la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, prevedendo che tutti i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dallo Stato devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Il sopra accennato articolo 8 è collegato ai precedenti e prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l’attività di impresa. Prevede ad esempio la pubblicazione e l’aggiornamento di norme e requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale, tramite le camere di commercio e che non si possa addurre un’adempienza o un ritardo della PA come giustificazione del mancato rispetto dei tempi procedurali o dell’iter in generale. Dispone altresì che le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese (anche tramite le Agenzie per le imprese) e inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio economico amministrativo (REA). A tale repertorio dovranno attingere le pubbliche amministrazioni senza poter esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso Registro.
L’articolo 9 è quello che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possano derogare ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali,  che – come stabilisce il D. Lgs. 231/2002 – non può superare i 30 giorni; mentre l’articolo 10 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese dagli enti sostituiranno le verifiche delle autorità competenti.
Degli appalti pubblici tratta l’articolo 11, che impone la maggior trasparenza informativa e gli incentivi all’accesso agli appalti da parte delle micro e piccole imprese. Micro, piccole e medie imprese dovranno essere favorite nell’aggiudicazione degli appalti.
Con l’articolo 12 si fa chiarezza sulle definizioni di impresa: ad esempio le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili le imprese tecnologiche. Definendole e dando i criteri per comprendere la differenza anche tra micro, piccola e media impresa, distretti, reti di impresa, consorzi per il commercio estero.
Per garantire a tutte le tipologie di impresa sopra citate, la produttività e la competitività, l’articolo 13 dispone che vengano adottati dalle politiche pubbliche dei provvedimenti normativi per favorire la loro innovazione, internazionalizzazione, i loro progetti di ricerca, ecc..
Con l’articolo 14 viene istituita la Commissione Parlamentare per le micro, piccole e medie imprese. Questa ha il compito di valutare l’attuazione degli accordi internazionali, della normativa europea e della legislazione nazionale che le coinvolga.
Viene altresì introdotta, con l’articolo 15, la Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese che deve essere presentata alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno. Essa deve definire gli interventi per l’anno successivo in materia di MPI (nuova definizione per riferirsi alle Micro e Piccole Imprese, per dividerle dalle PMI – Piccole e Medie Imprese).

L’iter legislativo

Prima di essere votate dalla Camera, come ogni proposta di Legge, anche le proposte raggruppate in questo testo unico sono state discusse dalle Commissioni preposte. Sono stati ascoltati, con un lungo ciclo di audizioni, anche i rappresentanti delle categorie imprenditoriali coinvolte, come Confartigianato, Casartigiani, CNA, Confcommercio, Confesercenti, ANCI, Confindustria, ANCE, UPI e Unioncamere.
I rappresentanti hanno collaborato attivamente alla realizzazione del testo unico appena approvato dalla Camera facendo sì che venissero apportate notevoli modifiche e anche alcune soppressioni.
È stato anche ascoltato il parere della Commissione Bilancio che ha chiesto di apportare ulteriori modifiche per un adeguamento di carattere finanziario.
Il testo è stato ampiamente condiviso dai componenti della Commissione esaminatrice (sia della maggioranza che dell’opposizione) ed è stato passato alla Commissione Affari Costituzionali che ha chiesto di inserire la definizione di “imprese femminili” e “imprese giovanili” includendovi anche le imprese individuali. L’iter procedurale è continuato con le osservazioni e le variazioni proposte dalla Commissione Giustizia, dalla Commissione Bilancio, dalla Commissione Finanze, le quali in alcuni casi sono state apportate e in altri no. Ad esempio non è stata apportata la modifica che chiedeva l’ultima commissione (Finanze) relativa all’eliminazione del diritto di accesso al credito da parte delle imprese, prevedendo semplicemente che esse potessero godere di condizioni di correttezza e non vessatorietà. Tale commissione non voleva che fosse qualificato giuridicamente come un diritto l’accesso al credito. Fortunatamente non è stato dato seguito a tale richiesta peraltro alquanto “anomala”.
Come già menzionato, attualmente il Testo unico è passato alla valutazione del Senato.

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