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Congedo paternità e maternità. Le nuove disposizioni

bimbo su sellino bici

Congedo paternità e maternità. Le nuove disposizioni

La Ministra Fornero ha firmato negli scorsi giorni il decreto attuativo della Legge 92/2012 (la riforma Fornero del lavoro) per quanto concerne la genitorialità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Attivata la prima misura sperimentale da quest’anno e fino al 2015 per i papà, che avranno giornate di congedo in più retribuite a carico dell’Inps. E alle mamme andrà un contributo economico di 300 euro mensili per i primi mesi di maternità.

Con la sottoscrizione del decreto attuativo della Legge 92/2012, che alleghiamo all’articolo, diventano operative anche le disposizioni relative al sostegno della genitorialità, tra cui due interventi innovativi che hanno il fine di promuovere “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia”.

Il primo intervento ha una forte valenza simbolica, poiché la portata economica è piuttosto scarsa, ma si tratta solo di una misura sperimentale: ogni papà lavoratore dipendente privato avrà un giorno di congedo obbligatorio entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione o affido), più altri due giorni facoltativi. In tutto tre giornate interamente retribuite a carico dell’Inps, che però si sottraggono alle 20 settimane di congedo della mamma e previo il suo consenso. Delle tre giornate il papà può usufruire solo comunicando la propria scelta al datore di lavoro con un preavviso di quindici giorni. Naturalmente le giornate della sperimentazione si aggiungono alle altre previste dalla Legge 53/2000 (il congedo parentale) che stabilisce che il padre “ha diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo fino a sei mesi, continuativo o frazionato, anche contemporaneo ai congedi della madre, nei primi otto anni di vita dei figli, e fino al terzo anno percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione”.
Purtroppo queste norme, per ragioni soprattutto culturali, come abbiamo messo in luce nei nostri precedenti articoli, hanno avuto finora scarsa applicazione: meno del 7% dei potenziali interessati ne usufruisce. E al di fuori del lavoro dipendente addirittura nessuno.

Il secondo intervento attuabile da subito grazie alla firma del decreto attuativo è il contributo economico alternativo al congedo parentale per la madre lavoratrice: un voucher di 300 euro mensili per un massimo di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e di tre mesi per le atipiche e autonome iscritte alla Gestione Separata dell’Insp.
Questo voucher può essere utilizzato entro gli 11 mesi successivi al congedo di maternità, per l’acquisto di servizi di baby-sitting (attraverso i buoni per il lavoro accessorio) o per pagare le rette di asili nido pubblici o privati. Per averlo, occorre attendere che l’Inps emani il bando e stili la graduatoria in base alla situazione economica del nucleo familiare (misurata attraverso l’ISEE).

Infine si ricorda che, a partire dal 2013, in attuazione della direttiva europea, il congedo parentale (sei mesi a testa entro un tetto globale di dieci mesi per i due genitori) è frazionabile non solo a giorni, ma anche a ore.

Alleghiamo all’articolo anche il decreto attuativo e la circolare dell’Inps riguardanti le giornate extra di congedo per i papà.

Allegati

pdf CircolareINPS-Congedo-padri.pdf
pdf Decreto-Fornero-conciliazione.PDF
pdf Legge92-2012-riformaFornero.PDF

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