Fisco e norme

Società in house: una giornata di studi per discuterne

tavolo

 

Le società private, le società pubbliche, le società a partecipazione pubblica: tanti gli interrogativi dal punto di vista giuridico, fiscale e legale. Quando gli amministratori sbagliano, chi paga? È meglio per i cittadini che alcune società vengano gestite dallo Stato?

di Paola Paolicelli

“Le società in house e il diritto dell’impresa” è il titolo della giornata di studi  svoltasi negli scorsi giorni presso la Presidenza del Consigli dei Ministri, ad opera della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. In questo contesto i relatori intervenuti hanno spiegato quale fosse la natura giuridica di queste imprese, forse un po’ atipiche, dal momento che pur occupandosi di situazioni più vicine a quelle di società di diritto privato, perseguono poi fini pubblici.

L’apertura dei lavori è stata affidata al Prof. Roberto Rodrdorf, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Il professore si è soffermato sul tema del danno erariale e sull’orientamento della Cassazione affrontando quindi un tema di scottante attualità: ha chiarito che, se il patrimonio della  società sia stato compromesso da atti di mala gestiodi un amministratore o di un componente di un organo di controllo, non si può neppure configurare un danno di tipo erariale, ovvero un pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico socio, in quanto la nota distinzione tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell’una rispetto agli altri non consente di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi sociali possa aver cagionato al patrimonio dell’ente.

 

Altri interrogativi hanno animato il dibattito, tra cui il seguente: ci si è chiesti se la società in house potesse essere inquadrata come organismo di diritto pubblico o impresa pubblica o come persona giuridica di diritto privato.

Le riflessioni si sono mosse su tre direzioni distinte:

  • secondo il primo indirizzo si attribuisce anche una connotazione imprenditoriale di tipo commerciale che è incompatibile con la nozione di organismo di diritto pubblico;
  • il secondo orientamento, avallato dalla maggior parte degli esperti, conferisce alle imprese in house lo status di organismi di diritto pubblico, includendo anche quelle aziende che non hanno carattere industriale o commerciale. I sostenitori di tale tesi individuano  un riscontro di diritto positivo nella legge-quadro in materia di appalti che estende l’applicabilità della disciplina pubblicistica per l’affidamento degli appalti medesimi alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
  • il terzo indirizzo riconosce anche una società per azioni come organismo di diritto pubblico purché abbia come finalità il soddisfacimento di bisogni generali.

 

La gestione delle risorse pubbliche 

Che limiti impone la legge di stabilità 2014 e quali sono le direttive sui contratti pubblici? Ne ha parlato Ginevra Bruzzone, Vicedirettore Generale Assonime.

“Negli ultimi anni sono stati svariati i tentativi volti a diminuire il numero delle società partecipate dagli enti locali, con la finalità di garantire che ci fosse una gestione oculata delle risorse pubbliche, azioni che sono state auspicate nell’ottica della nuova legge di stabilità. In termini di risparmio una domanda risulta logica: alcune attività potrebbero essere svolte dal privato senza causare svantaggi per il cittadino? Per evitare sprechi sarebbe opportuno ridurre o eliminare l’eliminazione delle aziende municipalizzate. È molto importante ricordare le disposizioni del Decreto Legge 174/2012, decreto che recita che le partecipate debbano ottemperare a più obblighi, come l’organizzazione di un profilo formativo sui sistemi gestionali e l’adozione di misure correttive, qualora fossero necessarie”.

Le azioni proposte ci portano a considerare come il  problema della natura giuridica della società in house non sia riconducibile ad una sola soluzione. In questo complesso quadro, la società in house costituisce un caso difficile da gestire nel nostro ordinamento giuridico.

Potrebbe interessarti