ENERGIA

Certificati bianchi cosa sono e chi può usufruirne

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I Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), o più comunemente “certificati bianchi”, sono uno strumento che certifica il conseguimento di un risparmio energetico “nell’uso finale dell’energia” e che ad esso fanno seguito con un riconoscimento economico

di Agnese Cecchini
Direttore editoriale Gruppo Italia Energia

In sintesi: più una azienda che rientra nei requisiti effettua attività di efficientamento, più gli viene riconosciuto un quantitativo economico in TEE.

Il meccanismo, operativo dal 2004 e pensato ad uso dei distributori di energia elettrica e di gas naturale – che hanno l’obbligo di raggiungere determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria – ha fatto scuola ed è diventato un modello di sviluppo in tutta Europa. 

Oggi è considerato una delle leve più funzionali alle imprese per realizzare investimenti in efficienza energetica, tant’è che nel 2012 è stato ampliato il range di soggetti che vi possono aderire come soggetti volontari tra cui le imprese* di settori: industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici (gli Enti pubblici sono compresi, purché provvedano alla nomina di un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento).

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Per comprendere le possibilità di adesione a questa forma di incentivo ci si può rivolgere al proprio energy manager. Nel caso la vostra azienda non avesse ancora un Energy manager di riferimento e non avesse tra i suoi dipendenti una figura idonea, ci si può rivolgere anche ad un consulente esterno riconosciuto. Importante avviare la pratica una volta stabilito il proprio audit energetico (analisi dei propri consumi e della propria efficienza) e il progetto di efficienza che si intende realizzare.

Una volta stabilito di avere i requisiti per la richiesta, l’ente di riferimento per le pratiche, verifica preliminare e registrazione è il GSE (lo stesso ente che gestisce i diversi conti energia per il fotovoltaico).

* Le altre realtà volontarie che possono partecipare: società di servizi energetici (SSE); società con obbligo di nomina dell’energy manager (SEM); società controllate dai distributori obbligati; distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo.

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