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L’e-commerce in Italia

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Le tipologie di e-commerce esistenti e i diversi metodi di fatturazione, i rapporti con i clienti o i fornitori esteri e le norme in vigore. Per saperne di più dal punto di vista legale e fiscale

di Sabrina Fattori, Commercialista Studio Fattori

È noto che le abitudini all’acquisto on line degli italiani, se confrontate con quelle degli altri cittadini europei (UK, Germania, Spagna e Francia), risultano molto inferiori. In Italia a fronte di quasi nove utenti su dieci (89%) che si informano online su prodotti e brand soltanto il 34% afferma di fare acquisti online. Un dato già estremamente significativo per i merchant dell’e-commerce ma con enormi potenzialità di crescita, soprattutto se confrontato al 38% rilevato in Germania e al 61% rilevato in UK. 

I troppi pregiudizi dagli acquirenti, ma anche la diffidenza delle aziende a mettere on-line i propri prodotti, frenano le potenzialità dell’e-commerce in Italia nonostante una serie di importanti vantaggi sia per chi acquista, come la convenienza e la comodità di poter acquistare in qualsiasi posto e orario si desideri, sia per chi vende con maggiore economicità, visibilità e flessibilità .
La normativa italiana in materia di e-commerce è in continua evoluzione ed è frequente il ricorso, anche in sede interpretativa, alla normativa comunitaria recepita.
Oltre alla disciplina contenuta nel codice civile, il D.Lgs.n.70 del 2003 ha recepito la Direttiva 2000/31/CE (commercio elettronico) e successivamente il D.Lgs.n.21 del 2014 ha recepito la Direttiva 2011/83/UE (obblighi informativi rinforzati nel commercio elettronico).

Ma cosa si intende per e-commerce?
L’e-commerce consiste nello svolgimento di attività economiche e di transazioni per via elettronica. Si è soliti distinguere tra:

  • E-commerce indiretto: compravendita di beni materiali on line e consegna ai clienti in modo tradizionale (diretta, posta, corrieri, ecc) ; 
  • E-commerce diretto:compravendita di beni “digitali” quali software, dischi, ecc che possono essere ottenuti, dagli acquirenti, direttamente in via telematica. 
  • A seconda dei soggetti clienti a cui l’impresa si rivolge possiamo parlare di: 
  • E-commerce Business to Business (B2B – aziende che vendono ad altre aziende); 
  • E-commerce Business to Consumer (B2C- aziende che vendono a un privato).

È bene considerare l’e-commerce come uno dei canali di vendita senza incorrere in truffe?
La normativa sopra richiamata ha notevolmente rafforzato le tutele a favore del fruitore dei servizi di e-commerce imponendo obblighi di informativa in un linguaggio semplice e comprensibile sia sul fornitore che sulle caratteristiche e il corrispettivo del bene e/o servizio oggetto di scambio.
Inoltre è stato appositamente disciplinato il diritto di recesso che, se non diversamente stabilito in modo esplicito dal contratto, è di dodici mesi. Infine sono state regolamentate le c.d. clausole vessatorie che sono quelle cui il consumatore deve porre ben attenzione e necessitano di ulteriore conferma di accettazione in sede di conclusione del contratto.

Come si fatturano le prestazioni di e-commerce?
Per motivi di sintesi, si fa un breve cenno esclusivamente al c.d. commercio diretto che è quello che ha posto maggiori problematiche ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A).
Le operazioni poste in essere in caso di e-commerce diretto, siano esse prestazioni di servizi, ovvero fornitura di beni virtuali , fiscalmente rappresentano sempre prestazioni di servizi. Da ciò discende che :
• Se la prestazione di servizio è B2B (Esempio: una società italiana realizza un sito web rispettivamente per un’impresa francese e svizzera) in entrambi casi l’operazione è fuori campo Iva. L’impresa italiana emetterà fattura senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art.7-ter del D.P.R n.633/72. L’imposta sarà assolta dal committente nel proprio paese tramite il meccanismo dell’inversione contabile, c.d. “reverse charge” ;
• Se la prestazione di servizio è B2C (Esempio: una società italiana vende musica, consentendone il download tramite internet, ad un consumatore finale francese), dal 1° gennaio 2015, l’imposta deve essere assolta nel paese dell’acquirente comunitario e, per evitare l’identificazione diretta in ciascun paese da parte del prestatore del servizio che deve assolvere a tutti gli adempimenti Iva, è stato istituito un regime speciale c.d. “mini-sportello unico” (MOSS), presso cui assolvere in modo accentrato a tutte le obbligazioni tributarie.

Conclusioni
Da quanto sopra si evince la complessità normativa civilistica e fiscale italiana e ciò contribuisce a rendere più difficile la diffusione dell’e-commerce nel nostro Paese, nonostante ci siano interessanti margini per potenziare il mercato, soprattutto in questo particolare momento di crisi che stiamo vivendo. Potrebbe essere una buona opportunità per le PMI che vogliono innovarsi, farsi conoscere e acquisire visibilità a prezzi contenuti non dimenticando mai il rapporto fiduciario con la propria clientela senza il quale l’e-commerce, in particolare, non potrebbe coesistere con gli altri canali di vendita.

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