L'Avvocato risponde

Cos’è l’usura nel nostro ordinamento

domenico-monteleone

 

A cura di Domenico Monteleone, patrocinante in Cassazione

Funzione del denaro è quello di consentire lo scambio e la vendita delle merci e dei beni ed è una misura convenzionale del loro valore.

In realtà, il denaro è esso stesso una merce ed, infatti, esso è scambiato e venduto alla stregua di tutte le altre merci.
Il prezzo di ciascuna merce è il denaro che occorre per accaparrarsela mentre il costo del denaro è la somma iniziale maggiorata dell’interesse ovvero maggiorata di quella percentuale che è stabilita convenzionalmente o ai sensi di legge.

Il fenomeno del prestito su interesse ha ingenerato nel corso della storia degli squilibri che hanno dato origine a delle vere e proprie aberrazioni con l’imposizione, di fatto, di interessi anche doppi, tripli, quadrupli od anche più rispetto alle somme originariamente scambiate, concesse in prestito.
Per arginare questi fenomeni – che anche Dante Alighieri ebbe a bollare nel Canto XI dell’Inferno – si è sviluppata storicamente tutta una serie di contromisure.

Anche se non mancano voci discordanti – come quella di Benedetto XVI “Per i cristiani la fedeltà alla Parola divina consiste in una scelta fondamentale, cioè la carità verso i poveri e i bisognosi: rispettando la norma biblica, che esorta a donare generosamente ai poveri e a concedere prestiti ai fratelli in necessità, senza interesse e senza cadere nell’infamia dell’usura che annienta la vita dei miseri” – attualmente è considerata lecita l’imposizione di un Interesse a condizione che esso sia contenuto entro i limiti imposti dalla Legge.

Quali sono questi limiti?
Le coordinate nel nostro sistema – in ambito civilistico – sono dettate dalla Legge 108 del 1996, nota come Legge sull’Usura ed essa – sostanzialmente – è finalizzata ad indicare il limite oltre il quale il Tasso di Interesse deve essere considerato usuraio e, conseguentemente, a prevedere le sanzioni nel caso del relativo superamento.
Il Tasso di Interesse oltre il quale vi è Usura viene chiamato Tasso Soglia e bisogna dire che esso non è un valore fisso ed immutabile nel tempo ma un valore che risente dell’andamento degli scambi di denaro, del mercato dei prestiti.

Come viene allora determinato?
In sostanza, la Banca d’Italia rileva – trimestralmente ovvero ogni tre mesi – i Tassi di Interessi Medi applicati per Categorie di Operazioni.
Le Categorie di operazioni sono le varie specie di credito poste in essere dalle Banche, si pensi – ad esempio – ai crediti su conto corrente od ai mutui od, ancora, alla cessione di quinto dello stipendio. Ebbene, ognuna di queste categorie di credito subiscono, relativamente agli interessi, un trattamento diverso e ciò in forza del diverso rischio ad esse sotteso.
Come si diceva, la Banca d’Italia – ogni tre mesi – indica i Tassi di Interessi Medi applicati e li comunica al Ministero dell’Economia il quale, a sua volta, emana un Decreto Ministeriale che in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diventa il punto di riferimento per tutti gli operatori per quel che concerne gli Interessi.
In breve, nel Decreto Ministeriale vi sono riportati i Tassi di Interesse Medi per ciascuna categoria di operazione.

Sarà quello il Tasso Soglia ovvero il Tasso oltre il quale c’è Usura?
No, i Tassi Medi servono come indicatori e – proprio perché Medi ovvero quelli mediamente applicati – non possono considerarsi come usurai.
Essi sono la base del calcolo ed, invero, la Legge – proprio avendo a riferimento questi Tassi Medi – ha stabilito una modalità di calcolo del tasso Soglia che possiamo definire aritmetica.
In sostanza, fu stabilito che il Tasso Medio Medi va aumentato della metà ed il risultato di tale operazione aritmetica rappresenta il Tasso Soglia.
Facciamo un esempio: se il Tasso Medio di un’Apertura di Credito su Conto Corrente è 10, avremo che – aumentandolo della metà – il Tasso Soglia per il periodo di riferimento è pari a 15, ovvero 10 più la sua metà cioè 5 la cui somma è 15.

Alla luce di queste osservazioni, possiamo stabilire se un dato interesse è usuraio o meno con tutte le conseguenze che vedremo.

Questo metodo è stato valido ed applicato fino al terzo trimestre dell’anno 2011, allorquando è intervenuta una modifica legislativa che ha imposto un nuovo metodo. Vediamo quale: il Tasso Medio non dovrà più essere aumentato della metà ma dovrà essere aumentato di un quarto e, poi, maggiorato di quattro punti percentuali.
Nel suddetto esempio in cui il Tasso Medio è pari a 10, avremo la maggiorazione di un quarto e, dunque, si arriverà ad un Tasso pari al 12,5% sul quale andrà applicata la maggiorazione di 4 punti percentuali e, così, avremo un Tasso Soglia pari al 16,5%.
Come si vede, la modifica ha apportato un sostanziale innalzamento del tasso Soglia con effetti negativi nei confronti dei soggetti debitori che – evidentemente – risultano meno tutelati.
Le sanzioni in caso di applicazione di interessi usurai sono stabilite dal Codice Civile con il secondo comma dell’Art. 1815 il quale dispone esattamente che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Con questa formulazione il legislatore adotta una linea molto severa e – secondo noi, giusta – stabilendo la sanzione in base alla quale il prestito a tassi usurari viene convertito in un prestito gratuito, ovvero che prevede solo l’obbligo di restituzione del capitale originariamente consegnato.
Ciò che rimane da stabilire è il momento effettivo cui bisogna fare riferimento per la verifica dell’esistenza del prestito usuraio.

Bisogna riferirsi al pagamento o bisogna avere riguardo al momento della pattuizione, è sufficiente – in sostanza – aver convenuto un interesse usuraio o bisogna che effettivamente ci sia un vero e proprio pagamento di questi interessi?
La questione è stata risolta definitivamente con l’art. 1 del Decreto Legge n° 394 del 29 dicembre 2000, convertito con modifiche nella Legge n° 24 del 28 febbraio 2001, in forza della quale “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento de loro pagamento”.

Il quadro legislativo e l’impianto normativo sembra essere molto buono e sembra garantire in maniera adeguata i soggetti deboli ovvero quelli che accedono a forme di credito.
Il problema vero è capire come questa normativa viene applicata quotidianamente e, soprattutto, come essa viene concretizzata da chi detiene gli strumenti del credito, in primis le banche, ma di questo ci occuperemo dettagliatamente nei prossimi numeri.

Potrebbe interessarti