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Art Bonus, il beneficio fiscale a sostegno della cultura

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Uno strumento concreto per sviluppare il mecenatismo culturale. Vediamo come funziona l’Art Bonus


Con l’art. 1 del D.L. 83/2014, convertito dalla Legge n. 106/2014, il legislatore ha introdotto il cosiddetto Art Bonus, un insieme di strumenti concreti ed operativi atti a sviluppare il mecenatismo culturale. Un intervento che rispecchia uno dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione stabilito all’art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione”.

COS’È L’ART BONUS?

È un credito d’imposta che spetta nella misura del 65% a tutti i soggetti, persone fisiche, giuridiche ed enti non commerciali, che vogliono effettuare delle donazioni per sostenere in misura diretta il mondo dell’arte e della cultura.

VINCOLI ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO

Le donazioni rappresentano delle erogazioni liberali effettuate in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni, sono previsti dei limiti massimi. In particolare:
A. per le persone fisiche, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile;
B. per le società, le ditte individuali e gli enti non commerciali il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

SPESE AMMISSIBILI

Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali devono essere finalizzate a:
• interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
• sostenere gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
• realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il requisito dell’appartenenza pubblica può essere soddisfatto ulteriormente se ricorrono le seguenti caratteristiche:
• la costituzione di un istituto per iniziativa di soggetti pubblici;
• il finanziamento esclusivo dell’istituto con risorse pubbliche;
• gestione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto destinatario dell’erogazione;
• il rispetto della normativa della P.A. in merito agli obblighi di trasparenza ed agli appalti pubblici.

Il credito d‘imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. A decorrere dal 19 ottobre 2016, come definito dall’art. 17 del DL189/2016, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:
• del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
• dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

SPESE NON AMMISSIBILI

Il bonus, non può essere applicato alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito di imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, che corrispondono ad 1/3 del credito maturato. Precisamente:
• per i soggetti titolati del reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in compensazione, mediante il modello F24, il cui utilizzo decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni.
• per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale, si può usufruire del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

NOVITÀ PER IL 2018

L’art Bonus è stato esteso anche ad altre realtà culturali, abbracciando tutti i settori dello spettacolo: grazie alla Legge delega di riordino del settore dello spettacolo, possono fruire dell’Art Bonus anche le orchestre, i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza, i circuiti di distribuzione.

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