Lavoro Normative

Nuove misure contro l’illecita somministrazione di manodopera

Dal 2020 sono attive le nuove misure di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera. La nuova disciplina in vigore è stata esaminata dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro

Il Dipartimento scientifico della Fondazione studi Consulenti del lavoro ha realizzato un approfondimento, a cura di Sergio Giorgini (coordinatore) e Giuseppe Buscema, sulle nuove regole relative alle ritenute e alle compensazioni in appalti e subappalti di lavoro contenute Collegato fiscale (DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019). Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2020 (a eccezione del Reverse charge Iva che è procrastinato) e prevedono, tra l’altro, un nuovo regime sanzionatorio. I primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno – ovviamente – quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020 in quanto riferiti al mese di gennaio.

Le nuove misure sono state introdotte allo scopo di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia IVA. Sono pertanto previste nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente; sono stati introdotti limiti alla compensazione mediante F24; è stato esteso il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA.

Sintesi sulle nuove regole

Le nuove regole in materia di ritenute fiscali prevedono per appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l’obbligo di versare le ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento. Il committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso riscontrasse irregolarità, dovrà bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.

Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme all’elenco dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli.

Ambito di applicazione

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d’imposta, ma i requisiti sono diversi e tutti concorrenti (ovvero devono essere tutti presenti perché se ne mancasse anche solo uno, la nuova disciplina non sarebbe applicabile).

Come spiegano i curatori dell’approfondimento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, l’applicazione riguarda:

1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 (si devono calcolare tutti i contratti stipulati nell’arco di un anno tra le medesime parti);

2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto, dati che è meglio specificare);

4) svolgimento presso le sedi di attività del committente;

5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I soggetti esclusi dall’applicazione della norma

Innanzitutto non rientrano nel campo di applicazione della norma i contratti di lavoro autonomo in quanto i soggetti non rivestono natura imprenditoriale.

Ci sono poi una serie di imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti che possono richiedere al committente l’esclusione dall’applicazione dalla nuova disciplina, allegando una specifica certificazione in tal senso.

I requisiti – che debbono essere posseduti cumulativamente – sono i seguenti:

  1. a) l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

La procedura

La procedura è piuttosto articolata e presenta diverse lacune. Ci sono adempimenti per le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, e adempimenti per le imprese committenti. Il tutto ovviamente sembra che sia stato fatto ancora una volta per rendere più intricato e complicato il lavoro dei cittadini italiani, sempre oberati da un mare di pratiche burocratiche da affrontare ad ogni passo.

Gli adempimenti per le imprese appaltatrici o a affidatarie e subappaltatrici sono, sinteticamente, i seguenti:

  • Effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione. Dunque, pluralità di deleghe di pagamento, tante quante sono gli appalti di cui l’impresa risulti affidataria, e impossibilità di utilizzare la compensazione per il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Per poter predisporre le deleghe in forma distinta per ogni appalto, sarà preliminarmente necessario, a monte, avere contezza dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Inoltre, se i lavoratori non saranno stati impiegati esclusivamente in un appalto, occorrerà ripartire la prestazione da essi eseguita nei diversi appalti. Tale procedura avrà sicuramente un impatto estremamente rilevante sul piano organizzativo per tutta la filiera dei soggetti coinvolti, posto che moltiplicherà gli adempimenti delle imprese e dei loro consulenti. Sarà, infatti, necessario predisporre elenchi distinti per ogni appalto in cui indicare i diversi lavoratori impiegati nonché le ritenute fiscali coerentemente suddivise.

  • Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali è previsto che l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente; un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, in cui saranno indicati il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La suddetta procedura, inevitabilmente, creerà innumerevoli disagi agli operatori ed altresì possibile contenzioso considerato che in materia di ritenute fiscali si applica il regime di cassa.

Gli adempimenti del committente sono invece, sempre in sintesi, i seguenti:

  • Il committente è tenuto a verificare attentamente i dati forniti dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
  • Qualora sia maturato il diritto dell’impresa appaltatrice o affidataria a ricevere il corrispettivo e questa o l’impresa subappaltatrice non abbiano adempiuto all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento e dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, il Committente sarà tenuto a:

1) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

2) darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

È comunque ammesso l’istituto del ravvedimento operoso per sanare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. All’impresa appaltatrice o affidataria è inoltre preclusa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Responsabilità e sanzioni

Qualora il committente non ottemperi a quanto richiesto dalla norma, dovrà pagare una somma uguale alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi del committente sono dunque – lo ribadiamo – quello di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice la trasmissione delle deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio affidati e quello di sospendere il pagamento del corrispettivo dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. Si tratta pertanto di una specifica sanzione direttamente irrogata al committente e conseguente all’inadempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. È tuttavia necessario – spiegano i curatori – che tale inadempimento “abbia determinato l’irrogazione della sanzione tributaria per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione nei confronti dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. Si può dunque affermare che non si tratta di un’obbligazione solidale, ma di una distinta ipotesi sanzionatoria di natura tributaria nei confronti del committente inadempiente”.

Le sanzioni tributarie in materia di ritenute fiscali di cui sopra sono quelle previste dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 471/1997. L’ipotesi più ricorrente sarà certamente quella in cui è previsto, nei confronti di colui che non esegue i versamenti in tutto o in parte alle prescritte scadenze, l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Meno probabile, invece, che possa ricorrere il caso previsto dal successivo art. 14 relativo all’ipotesi di mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte. La sanzione amministrativa, in questa ipotesi, sarebbe pari al 20% dell’ammontare non trattenuto.

 

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