La Legge di Bilancio 2023 prevede l’Opzione Donna, ovvero la pensione anticipata per le lavoratrici che abbiano i requisiti. Ecco le istruzioni dell’Inps
Per accedere alla pensione anticipata prevista dalla L. 197/2022 (la Legge di Bilancio 2023) le donne che al 31 dicembre 2022 hanno l’età di almeno 58 anni (di almeno 60 se non si hanno figli) e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni devono trovarsi in una condizione particolare tra quelle che elenchiamo di seguito.
Le condizioni per esercitare l’Opzione Donna e accedere alla pensione anticipata
- assistere da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. In questi casi la lavoratrice può avere il requisito dell’età ridotto di un anno se ha un figlio (quindi può esercitare l’opzione a 59 anni di età) e di due anni se ha due o più figli (quindi può esercitare l’opzione a 58 anni di età);
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari almeno al 74%. In questo caso la lavoratrice può avere il requisito dell’età ridotto di un anno se ha un figlio (quindi può esercitare l’opzione a 59 anni di età) e di due anni se ha due o più figli (quindi può esercitare l’opzione a 58 anni di età);
- essere lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del 1° gennaio 2023 ovvero è attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. E in questo caso si può esercitare l’opzione a 58 anni anche senza avere figli.
Il tavolo di crisi aziendale
Riguardo all’ultima condizione elencata, specifichiamo che per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; mentre per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
Differenze di decorrenza del trattamento pensionistico
Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
La domanda di pensione anticipata
Le lavoratrici che posseggono i requisiti e si trovano nelle condizioni elencate devono devono presentare la domanda di pensionamento allegando la relativa documentazione. Nei casi di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità si deve compilare un’autodichiarazione in cui la lavoratrice afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge: dovrà riportare i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap (e allegarlo se l’Inps non lo ha già). La lavoratrice deve anche dichiarare che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con disabilità alla quale è riconosciuto un handicap grave non possano prestare assistenza in quanto si trovino in una delle descritte situazioni (compimento dei settant’anni d’età, patologie invalidanti, decesso, assenza). l requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessata degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati o, in alternativa, l’interessata ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.