FISCO

Bonus ammortamenti

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Inserita nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali, vediamo cos’è e come funziona l’agevolazione sugli ammortamenti che riguarda imprese e professionisti

A cura di Sabrina Fattori, commercialista Studio Fattori, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Commercialisti

Nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, per incentivare l’investimento in beni strumentali nuovi, è stata innalzata la percentuale di ammortamento annua al 140% per consentire di imputare quote di ammortamento e canoni di leasing più elevati ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef e Ires, con conseguente riduzione del carico impositivo. 

Secondo il testo attuale della norma, l’agevolazione dovrebbe valere per gli investimenti posti in essere dal 15 ottobre u.s. al 31 dicembre 2016.

Come funziona?

L’azienda o il professionista che acquista un bene strumentale continuerà ad applicare le normali aliquote di ammortamento ministeriali ma poi, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, Mod. Unico, sarà concessa una “variazione in diminuzione della base imponibile” su cui saranno determinate le imposte.

L’investimento si considera realizzato alla data in cui il costo si considera sostenuto fiscalmente e dunque nel momento della consegna o spedizione del bene o dell’ultimazione della costruzione per i macchinari e gli impianti realizzati in appalto. Non rileva invece il pagamento che può avvenire (in tutto o in parte) anche in data successiva al periodo agevolato oppure essere stato effettuato anticipatamente. Ciò in quanto per la deducibilità fiscale della quota ammortamento dei beni strumentali, sia per l’impresa sia per il professionista, vige il principio di competenza e non di cassa.
È esplicitamente previsto dalla norma che gli investimenti rilevano anche se effettuati mediante locazione finanziaria e, pure in tal caso, la data dell’investimento coincide con la consegna del bene all’utilizzatore.

Trattandosi di un incentivo che si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammortizzabile, per la fruizione del beneficio fiscale il processo di ammortamento deve essere avviato, il che richiede anche l’entrata in funzione del bene entro il termine dell’esercizio. Questa regola non vale per i lavoratori autonomi che ammortizzano il bene strumentale già all’atto dell’acquisto.
Per i professionisti inoltre il maggior appeal della misura in esame è dato dal fatto che già dal primo anno si può dedurre la misura piena del 140% non essendo prevista dalla disciplina del lavoro autonomo la disposizione secondo cui la quota di ammortamento deve essere ridotta a metà per il primo esercizio.

L’ammortamento maggiorato del 40% non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il Decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti di beni legati a grandi infrastrutture.

Quali effetti esplica?

L’imputazione di maggiori quote fiscali di ammortamento rispetto a quelle civilistiche comporta una riduzione delle imposte di esercizio.
Il beneficio fiscale è definitivo e pertanto le variazioni che si generano nono sono di carattere temporaneo. Per questo non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite.
Il superammortamento non rileva, invece, per la commisurazione degli acconti di imposta per il 2016, che devono essere determinati sulla base del reddito dell’anno precedente assumendo quale imposta quella che si sarebbe determinata in assenza del beneficio fiscale.

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