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Profili professionali e monte ore di formazione: le novità sull’apprendistato di primo livello dalla Conferenza Stato-Regioni

Profili professionali e monte ore di formazione: le novità sull’apprendistato di primo livello dalla Conferenza Stato-Regioni

Si tratta del contratto relativo ad apprendistato per “qualifica o diploma professionale”. L’accordo prevede un minimo di 400 ore per la formazione teorica formale

La Conferenza Stato-Regioni nella sua seduta del 15 marzo ha sancito un accordo relativo alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale”. Dizione, quest’ultima, che indica una delle tre tipologie previste dal Testo Unico sull’apprendistato, il decreto legislativo 167 del 2011, che comprende anche quello professionalizzante e quello di alta formazione e ricerca.

Nel Testo unico del 14 settembre scorso – entrato in vigore il 25 ottobre 2011 – si legge che la regolamentazione dei profili normativi dell’apprendistato per qualifica e diploma professionale è demandata alle Regioni previo accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni dei datori di lavoro, in base ad alcuni criteri. In particolare a enti e realtà associative spetta la definizione della qualifica professionale, la previsione di un monte ore di formazione ed il rinvio ai contratti di lavoro collettivi. Da qui, nei mesi scorsi, una serie di schemi di accordi e di regolamenti, l’ultimo dei quali giunto nella recente seduta di Conferenza Stato-Regioni.

L’accordo, siglato tra Governo, Regioni e Province autonome di Treno e Bolzano, disciplina la regolamentazione dei profili formativi per la prima tipologia di apprendistato, ossia quella per qualifica e diploma professionale, ribadendo che questa forma di contratto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni con una durata stabilita in base alla qualifica o al diploma da conseguire – si tratta di figure quali operatore dell’abbigliamento, delle calzature, delle produzioni chimiche, operatore grafico, di impianti termoidraulici, operatore del benessere, delle ristorazione, operatore agricolo, operatore del mare e delle acque interne e quant’altro – ma non può comunque essere superiore, per la parte formativa, a tre anni; quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Nell’accordo siglato dagli enti locali si fa riferimento anche al fatto che i percorsi formativi in apprendistato per i diplomi professionali richiedano la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all’azienda: il monte ore in questione è un pacchetto non inferiore alle 400 ore di formazione all’anno. Per chi abbia più di 18 anni è prevista la possibilità di vedersi riconosciuti crediti formativi in ingresso, alla luce delle competenze già possedute.

“L’accordo – ha commentato Gianfranco Simoncini, Assessore al Lavoro della Regione Toscana e coordinatore degli Assessori al lavoro e formazione della Conferenza delle Regioni – è un ulteriore passo avanti che recepisce le proposte avanzate dalle Regioni e premia l’intenso lavoro svolto in queste settimane, confermando la volontà, che ispira il nuovo testo unico, di fare dell’apprendistato lo strumento principe di ingresso al lavoro. Confidiamo che, su queste basi, anche le parti sociali possano trovare quanto prima un’intesa interconfederale, così da far partire il nuovo apprendistato entro i termini previsti dal testo unico, cioè dal 26 aprile”.

Perché proprio il 26 aprile? Il motivo è questo: il Testo Unico dell’Apprendistato limita ad un periodo di 6 mesi la fase transitoria tra le vecchie norme in materia e quelle, appunto, contenute nel Decreto del 14 settembre 2011. Essendo in vigore dal 25 ottobre 2011, la fase transitoria scade il 25 aprile prossimo: giorno in cui è auspicabile che intese e regolamenti finali siano già stati approvati.

Agnese Fedeli

 

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