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GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Nasce il GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale – per la Carinzia, il FVG e il Veneto

Una struttura composta da tre Regioni: Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto la cui creazione è stata appena approvata dal Governo italiano. Si tratta del progetto EURegio Senza Confini: una governance condivisa dei territori in vista della nuova programmazione comunitaria 2014-2020

Il GECT avrà organi propri e proprie risorse e svilupperà i progetti comuni in modo semplificato, veloce, essendo un interlocutore unico per tutte e tre le Regioni.

Il suo Statuto e la convenzione istitutiva erano già stati approvati a marzo, durante una riunione trilaterale delle giunte. La firma di questi documenti, ora approvati dal Governo, avverrà a Venezia mentre il GECT avrà sede a Trieste. Dopo la firma, si passerà all’elezione degli organi e alla definizione delle regole di funzionamento e del programma di lavoro.

Durante la fase di avvio delle attività del GECT, verrà data la priorità agli interventi che elencano i primi 6 ambiti di interesse individuati ed elencati nella convenzione e nello Statuto:

 

  • 1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;
  • 2) trasporti, infrastrutture e logistica;
  • 3) cultura, sport, istruzione e alta formazione;
  • 4) ambito socio-sanitario;
  • 5) protezione civile;
  • 6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia.

Cosa sono i GECT

I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale sono strumenti creati al fine di superare gli ostacoli che si incontrano nella cooperazione transfrontaliera, infatti essi consentono “a gruppi cooperativi di attuare progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità ovvero di realizzare azioni di cooperazione territoriale su iniziativa degli Stati membri”.

In pratica un GECT ha lo scopo di agevolare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Il gruppo può essere composto da Stati membri, da collettività regionali, da collettività locali o da organismi di diritto pubblico.

Le competenze del GECT sono stabilite con una convenzione di cooperazione elaborata e approvata dai suoi stessi membri, che decidono se costituire il GECT come entità giuridica separata o se affidare i compiti ad uno di loro. Gli unici poteri che non possono essere gestiti dal GECT così creato sono quelli della forza pubblica, di polizia e di regolamentazione.
A parte queste limitazioni, il GECT ha libertà di azione in nome e per conto dei suoi membri e possiede, per attuare i propri fini, capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Tra le azioni che può realizzare, il GECT può essere incaricato di attuare programmi cofinanziati dalla Comunità, ovvero azioni di cooperazione transfrontaliera con o senza intervento finanziario comunitario.

Per poter essere inaugurato, un GECT deve avere i suoi membri sul territorio di almeno due Stati membri dell’UE.

E’ tramite la propria convenzione che lo stesso GECT stabilisce autonomamente le proprie funzioni, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento. Naturalmente tale convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione determinato dai suoi membri e precisa le loro rispettive responsabilità. Se dovessero insorgere problemi, “il diritto applicabile per l’interpretazione e l’applicazione della convenzione è quello dello Stato membro nel quale si trova la sede ufficiale del gruppo”.

Una volta adottata la convenzione, il GECT elabora il proprio Statuto, che deve contenere:

  • l’elenco dei membri;
  • l’obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri;
  • la denominazione e la sede;
  • gli organi, le loro competenze e il relativo funzionamento;
  • le procedure decisionali;
  • la scelta della lingua o delle lingue di lavoro;
  • le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione, la natura dei contratti, ecc.;
  • le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio;
  • la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.

Ogni anno dovrà essere redatto un bilancio di previsione, oggetto di una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti. I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione del loro contributo al bilancio fino all’estinzione dei debiti.

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