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Alimentare: entro l’anno al via l’etichettatura nutrizionale obbligatoria

etichetta

 

Tra polemiche e utilità

di Catiuscia Ceccarelli, giornalista

Dal 13 dicembre 2016 sarà obbligatorio dichiarare e riportare sull’etichetta di un prodotto alimentare il suo valore energetico, il suo contenuto in termini di proteine, grassi, carboidrati, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali.
Una scelta decisiva quella deliberata dal Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di offrire più garanzie e più chiarezza ai consumatori.

Perché nasce l’esigenza di etichettare, di definire qualcosa?
L’etichettatura, in questo caso nutrizionale, vuole fornire informazioni circa le caratteristiche del prodotto al consumatore finale, affinché questo possa eludere il falso e possa adottare decisioni consapevoli al momento dell’acquisto.

Alla base di questo delicato tema, vige  il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, che ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.

Attualmente, la tempistica di applicazione relativa all’etichettatura nutrizionale prevede i seguenti step:

  • fino al 12/12/2014 – l’applicazione è volontaria ed è regolata dalla normativa nazionale:

– D. Lgs. 77/1993 secondo la quale “L’etichettatura nutrizionale è facoltativa. L’etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.”  [art. 1, c. 2 e 3 del D. Lgs. 77/1993] Nel caso, ad esempio,vengano utilizzate espressioni del tipo “ricco di calcio”, “più ricco di fibra”, “limitato tenore di grassi”.

  • dal 13/12/2014 al 12/12/2016 – l’applicazione è ancora volontaria secondo la normativa comunitaria:

– artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011

  • dal 13/12/2016 – l’applicazione diverrà obbligatoria sempre in base alla normativa comunitaria:

– artt. 30-35 Regolamento UE 1169/2011

La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per:

  • prodotti non trasformati o sottoposti unicamente a maturazione con un solo ingrediente o con una sola categoria di ingredienti;
  • acque destinate al consumo umano;
  • piante aromatiche, spezie o loro miscele;
  • sale e succedanei;
  • edulcoranti da tavola;
  • estratti e chicchi di caffè/decaffeinati, di cicoria;
  • infusioni a base di erbe e di frutta, tè/decaffeinati, istantanei o solubili oppure estratti;
  • aceti di fermentazione e succedanei;
  • aromi;
  • additivi e coadiuvanti tecnologici, enzimi;
  • gelatina, composti di gelificazione per marmellate, lieviti, gomme da masticare;
  • alimenti in imballaggi con superficie maggiore/ inferiore a 25 cm2;
  • alimenti anche confezionati artigianalmente, forniti di piccole quantità al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio.

Per il Consiglio e per il Parlamento, le nuove regole a livello europeo, oltre a rispondere ad una esigenza di maggiore trasparenza, mirano a uniformare le legislazioni dei singoli paesi dell’Unione e a garantire la libera circolazione di alimenti sicuri.
Il comparto Alimentare di CNA , più che alla tutela del consumatore pensa si vada verso un aumento di difficoltà e di costi per le imprese interessate dal nuovo provvedimento normativo che introduce grandi novità e obblighi, specialmente in merito alle comunicazioni relative a grandezza del carattere, colore, collocazione, valore energetico, ecc.
Problematiche che, secondo tale associazione, non tengono conto delle dimensioni aziendali.

L’art. 8 del Regolamento UE n. 1169/2011 definisce con precisione la responsabilità riguardo la corretta etichettatura degli alimenti. Secondo il Reg. UE “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione“.

L’applicazione di tali normative obbligherebbe le imprese a dotarsi di pesanti apparati amministrativi, con un notevole aggravio di costi attraverso la produzione di carta e di certificazioni standardizzate.
La CNA Alimentare ha sottolineato queste problematiche e, sempre secondo gli esperti del settore,  sarebbe bene  che dall’Europa si cercasse di differenziare le normative distinguendo tra industria e artigianato.

 

Sempre secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, per quello che attiene l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel Reg. UE.

In questa sezione vengono pubblicati i documenti che sono alla base della nuova normativa europea e le note informative trasmesse agli operatori tramite le Associazioni di categoria:

  1. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
    1. Q&A pubblicate dalla DG Sanco in data 31/01/2013;
  1. Nota Mise prot. n. 0018169 del 28/07/2014 dell’Ufficio Legislativo del MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  1. Nota informativa Mise prot. n. 170164 del 30/09/2014 sull’art. 8 “Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Art. 8 Responsabilità”.
  1. Nota informativa Mise prot. N. 218759 dell’11.12.2014 sulle disposizioni del regolamento ancora oggetto di corretta interpretazione da parte della DG Sanco.
  1. Circolare 6 marzo 2015 della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI che chiarisce l’applicabilità delle sanzioni dell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 109/1992 alle violazioni che restano immutate nelle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

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