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Il lavoro tra familiari è lecito. Corte di Cassazione contro Inps

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L’ultima sentenza della Corte di Cassazione consolida l’orientamento: il rapporto di lavoro tra familiari è lecito. Gli ispettori Inps hanno torto: non è un finto lavoro per aver diritto, un domani, alla pensione e va retribuito regolarmente

L’Inps lo contrasta, ma il rapporto di lavoro tra familiari è del tutto lecito. Ad affermarlo, in ultima analisi, la decisione della Corte di cassazione (sentenza n. 4535 del 27 febbraio 2018, Sezione Lavoro). D’altronde il lavoro familiare è un pilastro importante dell’attività lavorativa nel nostro Paese: basta pensare alle attività tramandate di padre in figlio, che siano mestieri artigianali, professionali o di gestione aziendale. Eppure per l’Inps si tratta di un lavoro falso, perché dovrebbe essere offerto gratuitamente “per ragioni affettive”.
Un approfondimento del 7 maggio 2018 realizzato dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro analizza proprio le motivazioni della sentenza che fa chiarezza sul lavoro familiare e sostiene il sistema Italia basato su aziende che si arricchiscono proprio del lavoro familiare, tanto che l’attività può avvalersi proprio del “marchio di fabbrica” corrispondente al cognome di famiglia. E gli esempi da portare sono centinaia, esempi che rendono gloriosa la nostra storia e di eccellenza il nostro Made in Italy.

Ma perché più volte la corte di cassazione è stata portata a esprimersi riguardo al lavoro familiare? Sorprenderà, ma la causa è una presa di posizione dell’Inps che continua a considerare quello familiare come un falso lavoro, inteso come strumento per garantire una prestazione pensionistica. Come, insomma, se si aprisse una posizione Inps per i propri familiari solo per poter loro assicurare una pensione. Una cosa sorprendente visto che con l’alto costo del lavoro che c’è in Italia e soprattutto la percentuale elevatissima dovuta all’Inps, è impossibile che lo si possa considerare come un “investimento fruttifero”. Tanto più che il reddito pensionistico che può garantire il nostro sistema è decisamente basso e inferiore alle aspettative. Capiamo che l’Inps sia in crisi, ma non certo perché ci sono familiari che assumono loro consanguinei: anzi, ringraziamoli.

Cosa fanno gli ispettori Inps

Secondo l’Inps, dunque, il lavoro familiare è uno strumento di dissimulazione per garantire una mera prestazione pensionistica. Di conseguenza, gli ispettori Inps tendono a disconoscere il rapporto di lavoro tra familiari e – addirittura – annullano il rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro è una società, in virtù di una circolare (n. 179/89) che – spiegano i consulenti del lavoro – appare più come un pretesto che come una motivazione.
Non a caso l’Istituto basa tutto sulla presunzione di gratuità per motivi familiari e affettivi, presunzione di dubbia attualità e certamente non assoluta. In un mondo in cui ci si batte per ottenere il pagamento delle prestazioni lavorative e contro il lavoro nero, secondo l’Inps il familiare deve lavorare gratis, per motivi affettivi.
Altro che Italia Repubblica basata sul lavoro, come dice la Costituzione.
La regola prevista dal nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede l’onerosità della prestazione e non la gratuità. E spetta agli Ispettori dimostrare che il rapporto di lavoro tra familiari non esiste o è svolto a titolo gratuito ovvero che il datore di lavoro non esercita i suoi poteri nei confronti del dipendente-familiare. Dunque, una presunzione di inesistenza del rapporto di lavoro è anacronistica e finora ha fatto scaturire un fiorente contenzioso, che ha portato non solo a decisioni della Suprema Corte come quella commentata dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, ma anche a prese di posizione da parte del Ministero del Lavoro (circolare n. 10478/2013) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che non sono assolutamente d’accordo con quanto dichiarato dall’Inps.

Esistono indizi oggettivi che permettono di riconoscere un effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale di un familiare, e in loro presenza non si può non riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari. Anche parenti strettissimi, purché, come ha confermato la Corte di Cassazione con il provvedimento premesso, risulti:

  • l’onerosità della prestazione;
  • la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
  • l’osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale);
  • il “programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” (del familiare);
  • la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

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Se l’ispettore Inps nota questi elementi deve riconoscere la genuinità della prestazione lavorativa e l’effettività del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall’appartenenza allo stesso nucleo familiare. Punto.
In poche parole: non si tratta di una partecipazione all’attività dettata da “motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale” per la copertura di momenti contingenti, che ci può stare. Può accadere che chi ha un’attività lavorativa possa avere temporaneo bisogno di aiuto e lo chieda a un familiare, ma lì si tratta di tamponare un’emergenza, di dare un supporto a un parente stretto nel momento del bisogno. Cosa ben diversa è lavorare regolarmente.
Quindi gli ispettori Inps devono saper valutare le situazioni e capire quando si tratta di un lavoro vero e proprio e quando di un aiuto temporaneo a un familiare (legalmente: benevolentiae vel affectionis causa).

In un mondo in cui c’è penuria di lavoro, andarlo a levare solo perché chi lo offre è un familiare risulta quanto meno “controproducente”. La presunzione di gratuità del lavoro familiare – affermano Rosario De Luca e Pasquale Staropoli del Centro Studi Consulenti del lavoro – può essere superata “fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12433/2015, ex multis), “non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632/2006).

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