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Assegni per chi ha figli minorenni

Da oggi, 1° luglio, fino al 31 dicembre 2021 si potranno richiedere gli assegni temporanei per chi ha figli minorenni a carico e non ha diritto all’assegno familiare

Lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e in generale tutti i nuclei familiari che non hanno requisiti per ottenere l’ANF (assegno per il nucleo familiare) possono da oggi presentare all’Inps la richiesta per ottenere l’assegno temporaneo per chi ha figli minorenni. Si tratta di una misura temporanea prevista dalla normativa in vigore per supportare le famiglie in questo periodo di crisi economica collegata a quella sanitaria. Contemporaneamente, per chi invece ha diritto all’ANF, sono state innalzate le cifre degli assegni.

Assegni per chi ha figli minorenni. Come richiederli
La domanda può essere presentata da oggi, 1° luglio, fino al 31 dicembre 2021, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020;
  • Contact Center Integrato – numero 803164 gratuito da telefono fisso e numero 06164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14;
  • Enti di Patronato.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.
La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato).
Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente.
Per l’approfondimento ecco il link alla circolare Inps: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2093%20del%2030-06-2021.htm

Assegni per chi ha figli minorenni. Casi particolari
In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.
Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.

Assegni per chi ha figli minorenni, gli aumenti dell’ANF
Per quanto riguarda coloro che sono già beneficiari di assegno per il nucleo familiare (ANF), dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi. Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore. L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.
Per approfondire ecco il link al testo della circolare: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2092%20del%2030-06-2021.htm#

Sottolineiamo che ovviamente le due tipologie di assegni, ovvero quella “classica” per il nucleo familiare e quella temporanea, non sono compatibili e quindi cumulabili.

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