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La riforma delle BCC – Banche di Credito Cooperativo

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Il 10 febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato le misure urgenti per la riforma delle BCC contenute in un Decreto Legge insieme con altre disposizioni urgenti per il settore del credito

Il Decreto Legge è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan. Esso contiene la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell’accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. Inoltre, per favorire il recupero dei crediti, è stata inserita una misura che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell’imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L’agevolazione è fruibile a condizione che l’immobile sia rivenduto nei due anni successivi.

Come spiegano da Palazzo Chigi, il pacchetto di misure “si inserisce nell’ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l’obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l’economia reale e quindi favorire la crescita e l’occupazione”.

banca-pop-milanoLa riforma delle BCC viene attuata per superare quelle “debolezze strutturali derivanti dal modello di attività, particolarmente esposto all’andamento dell’economia del territorio di riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta”.

La riforma intende:
• confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
• migliorare la qualità della governance e semplificare l’organizzazione interna;
• assicurare una più efficiente allocazione delle risorse all’interno del sistema;
• consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali, anche attraverso l’accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
• garantire l’unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.

Pertanto prevede:
• Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un’imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione.
• La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ‘’contratti di coesione’’. Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati.
credito-sportivo• La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.
• Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
• La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all’articolo 2526 del codice civile) per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall’inadeguatezza patrimoniale o dall’amministrazione straordinaria.
• Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d’Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d’Italia. Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d’Italia. Sono previsti 60 mesi dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.

Il Ministro Padoan specifica che le Banche di Credito Cooperativo che attualmente hanno riserve pari a 200 milioni di euro “sono una decina più o meno. Non significa che tutte devono uscire, ma hanno la possibilità di farlo o di trasformarsi in SpA. Hanno tempo 18 mesi per decidere, une tempo sufficiente, volendo, per aumentare la soglia. Non congeliamo nulla ad oggi”.

Le altre disposizioni urgenti: la GACS

Si tratta di quelle che permettono di “avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze”.
Tra queste la principale è la cosiddetta GACS, la Garanzia dello Stato. Scopo della misura è favorire lo sviluppo del mercato italiano dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando l’accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la crescita di questo mercato.

La garanzia dello Stato per lo smaltimento dei crediti deteriorati può essere concessa solo ai titoli della classe senior e purché questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da un’agenzia riconosciuta dalla BCE corrispondente a un investment grade. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior.
La garanzia è onerosa e il suo prezzo è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei tioli senior che verrebbero garantiti.
Il decreto legge definisce anche le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di richiesta e l’eventuale fase di escussione delle garanzia.

Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema di garanzia di Stato a pagamento per le “sofferenze cartolarizzate” (GACS) è uno strumento molto efficace a disposizione del Governo che servirà a smaltire le sofferenze bancarie italiane. Lo Stato ha un ruolo di “regia” ma il protagonista vero è il mercato, che finora è stato debole.
L’obiettivo – spiegano i tecnici del MEF – non è portare a zero le sofferenze bancarie bensì quello di riportarle a un ammontare in linea con la media europea, dunque a livelli fisiologici.

Questo strumento finanziario dura 18 mesi, prorogabile di altri 18 con il consenso della Commissione Europea.

Come aveva già dichiarato il Presidente Renzi nella conferenza stampa di fine anno 2015, il problema delle banche italiane sta nell’essere troppe e troppo piccole e lo ribadiscono anche i tecnici del MEF: “è necessario procedere con le aggregazioni e questo vale sia per le BCC sia per le Banche Popolari in quanto i nostri Istituti sono troppo piccoli e, di conseguenza, vengono comprati da stranieri o finiscono in un sistema di debolezza”.

Una visione completamente differente però l’ha il Movimento 5 Stelle il quale ha prontamente dichiarato che il provvedimento va nella direzione di “allontanare gli Istituti bancari dal tessuto dell’economia reale, semplificare il panorama dei player e mettere in mano i pochi grandi colossi alle logiche della speculazione finanziaria”. I deputati del M5S hanno dubbi anche sull’eccezione per chi superi la soglia dei 200 milioni di riserve e voglia puntare a uscire dal sistema della Cooperazione: “è un favore a qualche banchetta?” si chiedono e chiedono al Presidente della Repubblica di non firmare il Decreto.

Nel frattempo la borsa italiana chiude in “profondo rosso”, con i titoli bancari a picco.

(D.M.)

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