Fisco e norme Imprenditoria

La tregua fiscale per alleggerire i debiti tributari

La finanziaria 2023 con la tregua fiscale offre 10 possibilità ad aziende e cittadini di alleggerire i propri debiti tributari

Debiti tributari e rapporto con il fisco. Una premessa
Il rapporto con il Fisco italiano, da parte di cittadini e imprese, nonostante per legge sia improntato al principio della collaborazione e buona fede, costituisce uno dei maggiori ostacoli alla crescita economica. Ciò in quanto, oltre al notevole peso delle tasse, le aziende italiane mediamente impiegano un notevole dispendio di tempo per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale tanto che la burocrazia italiana, nella comparazione internazionale, è stata classificata al terzultimo posto nell’ambito dei Paesi Ocse.

La Finanziaria 2023 e una tregua sui debiti tributari
Con la Finanziaria 2023, Legge 29 dicembre 2022 n.197 pubblicata sulla G.U. n. 303 (S.O. n. 43) del 29 dicembre 2022, e in particolare al capo III dedicato alle Misure di sostegno in favore del contribuente” sono state fornite, a vario titolo, delle misure atte a realizzare una “tregua fiscale” tra pubblica amministrazione e contribuente che vanno dalla riduzione delle sanzioni pecuniarie alla possibilità di rateizzare il dovuto in un maggior lasso di tempo rispetto al passato alla definizione di controversie che potrebbero insorgere a causa anche di banali errori formali o che sono già insorte in passato ma che costituiscono crediti fiscali di scarsa o dubbia esigibilità.

La riduzione dei debiti tributari prevista dalla Finanziaria 2023
Vediamo nel dettaglio le 10 differenti misure introdotte dalla Finanziaria 2023 che consentono di ridurre il debito con il Fisco:

1. Definizione Agevolata
Consente di definire con modalità agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Oltre al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali maggiorati degli interessi e delle somme aggiuntive è prevista l’applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 3%. Questa misura si rende applicabile anche alle rateizzazioni in corso derivanti da controllo automatizzato che potranno godere parimenti della sanzione ridotta del 3 per cento. Inoltre è previsto che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto.

2. Sanatoria delle irregolarità formali (concernenti infrazioni o inosservanze che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi), commesse fino al 31/10/2022.
Il perfezionamento della sanatoria avviene previa rimozione delle irregolarità formali e il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo (31 marzo 2023; il 31 marzo 2024). Si resta in attesa del provvedimento attuativo del direttore della Agenzia delle entrate per conoscere le modalità e i tempi per la presentazione dell’istanza di adesione.

3. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
É possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. Il perfezionamento si ottiene mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento del dovuto oppure della prima rata entro il 31 marzo 2023 oltre agli interessi e le sanzioni, quest’ultime ridotte a 1/18 del minimo previsto per legge. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate trimestrali con applicazione del tasso di interesse del 2% annuo; Il ravvedimento speciale è precluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

4. Definizione agevolata degli accertamenti elevati dall’agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per la presentazione del ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 avviene previo pagamento entro la predetta data delle sanzioni (ridotte a 1/18 del minimo edittale). É anche ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

5. Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e, del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

6. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie è possibile definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale siano indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

7. Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione è prevista la rinuncia agevolata da manifestare entro il 30 giugno 2023. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e con il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge.

8. Regolarizzazione degli omessi pagamenti
Consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’intero versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi. Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 % delle somme dovute.

9. Stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro (debito residuo da verificare in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) alla data del 31/03/2023, limitatamente ai ruoli affidati da Amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali all’agente della Riscossione nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per carichi affidati ad enti differenti, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione al ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati.

10. Rottamazione dei ruoli
É riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 attraverso il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, comprese sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

Ingresso Tribunale civile di Roma

Il motivo alla base della decisione di ridurre i debiti tributari
É indubbio che con le predette misure si sia voluto dare un segnale di apertura per un miglior rapporto tra fisco e contribuente ma le stesse sono dettate anche dall’intento di deflazionare le controversie tributarie nei diversi gradi di giudizio compresi i primi due gradi che risultavano escluse dalla precedente sanatoria. Si è constatato che nel passato soltanto una percentuale minima ha aderito alla rottamazione delle cartelle e che spesso chi aderisce non onora le scadenze della rateizzazione perdendo i benefici concessi. Ciò ha generato un magazzino di crediti fiscali incagliati impressionante pari a circa la metà del Pil che ha portato a compiere delle scelte mirate atte a cancellare i debiti ormai più che ventennali di minore importo e a comminare sanzioni minime pur di ridurre il magazzino dei crediti fiscali che costituisce un fardello difficile da gestire in altro modo.

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