Fisco e norme

Nuove disposizioni su lavoro accessorio e vaucher

logo-inps

Nuove disposizioni su lavoro accessorio e vaucher

Dal 15 gennaio 2014 le comunicazioni di inizio attività inerenti il lavoro accessorio devono essere effettuate esclusivamente in via telematica e unicamente attraverso i servizi online dell’Inps dedicati al lavoro occasionale accessorio

La dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni dovranno essere effettuati esclusivamente con queste nuove modalità e, sempre dal 15 gennaio, non esiste più l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’Inail. Sono stati disattivati il numero di fax dell’Inail e la sezione del sito che se ne occupava.

Il lavoro occasionale è quello che riguarda qualsiasi attività lavorativa, svolta per qualunque committente, il cui compenso nell’arco dell’anno solare non deve superare un totale di 5mila euro.

Il lavoro occasionale accessorio è oggi applicabile a tutte le tipologie lavorative e di prestatori, nei limiti del compenso economico previsto.

La forma del lavoro accessorio, anche dette prestazioni occasionali, è nata per ricondurre alla legalità attività lavorative pagate “in nero”.

La Riforma del lavoro prevista dalla legge 92/2012 ha modificato la precedente normativa contenuta nell’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, semplificando il quadro normativo. 

Il pagamento avviene tramite i voucher (detti anche “buoni lavoro”), che “garantiscono la retribuzione e la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail”.

La caratteristica principale di questo rapporto di lavoro è rappresentata dalla forma di pagamento della prestazione che va effettuata consegnando al lavoratore esclusivamente un buono lavoro (cosiddetto voucher) il cui valore nominale è pari a 10 euro di valore lordo (il netto è 7,50 euro) perché vi sono comprese la contribuzione previdenziale in favore dell’Inps (13%), quella assicurativa contro gli infortuni presso l’Inail (7%) nonché il compenso al concessionario per la gestione del servizio (5%).

Un vaucher corrisponde dunque al compenso minimo di un’ora di prestazione (7,50 euro) con l’eccezione del settore agricolo dove occorre considerare il contratto di riferimento.

Sono disponibili anche voucher del valore di 50 euro (pari a 37,50 euro nette per il lavoratore) equivalenti a cinque buoni non separabili e voucher da 20 euro (pari a 15 euro nette per il lavoratore) equivalenti a due buoni non separabili.

Quando si inizia a prestare tale tipo di lavoro i committenti hanno l’obbligo di comunicarlo. Questo è l’unico adempimento che devono fare. Ma cosa si deve comunicare esattamente e come?

Nella comunicazione di inizio attività i committenti devono inserire i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l’INPS e l’INAIL hanno stipulato un accordo che prevede che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.  Sarà direttamente l’INPS a trasmettere all’INAIL le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente.

Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all’impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell’INPS, contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:

  • procedura informatica già disponibile sul portale del sito inps.it accessibile tramite i seguenti percorsi alternativi:
    • Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
    • Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Attivazione voucher INPS;
    • Per i delegati: Servizi On Line – Lavoro Occasionale Accessorio – Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione voucher INPS”. 

Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

  • Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante;
  • Sede INPS.

Per completezza di informazione alleghiamo la circolare informativa dell’Inps al riguardo.

pdf Leggi la Circolare integrale!

Potrebbe interessarti