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Pillole sulla manovra correttiva 2017

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Le novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017, la “manovrina” sullo sviluppo economico collegata alla Legge di Bilancio 2017. Dallo Split Payment alle modifiche sulla detrazione dell’Iva a quelle sulla registrazione delle fatture

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la manovra correttiva (Decreto Legge n. 50/2017) della Legge di Bilancio 2017, la quale contiene nuove disposizioni finanziarie e misure riguardanti lo sviluppo. Vediamo brevemente alcune delle principali novità introdotte.

SPLIT PAYMENT
Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (split payment) dal 1° luglio 2017 sarà esteso anche i professionisti che dovranno quindi fare i conti con le fatture al netto dell’Iva quando lavoreranno con la Pubblica amministrazione, con le società pubbliche e con le quotate.
Lo split payment, anche detto scissione contabile, dal 2015 ha imposto alla Pubblica Amministrazione di pagare ai fornitori l’importo dovuto al netto dell’Iva, che viene girata direttamente all’Erario per evitare il rischio evasione.

MODIFICHE ALLA DETRAZIONE IVA
Si abbrevia il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati che sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Prima della novella normativa la detrazione era differito all’anno successivo in cui il diritto è sorto.

REGISTRAZIONE FATTURE
Il contribuente ha ora l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, e deve annotarle in apposito registro prima della liquidazione periodica, nella quale si può detrarre la relativa imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

VISTO DI CONFORMITÀ PER UTILIZZO CREDITI IN COMPENSAZIONE
Si abbassa da 15.000 a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale è necessario il visto di conformità alla dichiarazione per l’utilizzo in compensazione del credito che vi emerge.
La soglia di 5.000 euro riguarda la singola imposta e non l’importo complessivo del credito.
Per quanto riguarda il Modello F24, in caso di crediti utilizzati in compensazione esso potrà essere presentato solo telematicamente tramite Entratel.

CEDOLARE SECCA E LOCAZIONI BREVI
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve (non superiori a 30 giorni), stipulati a partire dal 1° giugno 2017, si potrà applicare il meccanismo della cedolare secca, con aliquota del 21%.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che hanno immobili da locare, fungono da sostituti d’imposta. Essi, devono:
• trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta;
• operare una ritenuta d’acconto del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati e versarli entro il 16 del mese successivo alla data dell’incasso.

RIDETERMINAZIONE ACE
Dal periodo di imposta 2017 (Modello Redditi/2018), la deduzione ACE sarà calcolata sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente.
Inoltre è stabilito che per persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria:
• per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
• a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente.

RECLAMO – MEDIAZIONE
Aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione,nell’ambito del processo tributario.
La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE
È ora concessa la definizione delle controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con
l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Sul punto è stato definito che:
• la richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017;
• sono definibili in giudizio le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31/12/2016 e per le quali al 30/09/2017 non si sia ancora concluso il processo.

PATENT BOX
I marchi d’impresa escono dall’applicazione del Patent Box. Nella disciplina vengono introdotti però i redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, a patto che si tratti di beni immateriali agevolabili.
Per i costi di attività di R&S, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, non vale più la disposizione che prevedeva l’aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare.

Queste disposizioni si applicano ai soggetti con esercizio:
• coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
• non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

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