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Esonero contributivo assunzioni giovani

foto-giovani al lavoro

L’Inps spiega le modalità di accesso all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro o percorsi di apprendistato duale

Hanno diritto all’esonero contributivo i datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto (presso il medesimo datore) attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

  • 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
  • 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’esonero contributivo è previsto dall’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, “per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 di giovani”. L’esonero si può richiedere dall’11 luglio 2017 ed è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 232/2016. È pari a:

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 84 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.

Procedura di riconoscimento dell’incentivo

Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, il datore di lavoro dovrà inoltrare – avvalendosi esclusivamente del modulo online 308-2016 disponibile sul sito internet inps.it, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo e prenotazione delle risorse.

La domanda

Nella domanda il soggetto interessato dovrà indicare:

  • il lavoratore che intende assumere o che ha assunto;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale;
  • la tipologia oraria e l’eventuale percentuale.

Nella concessione del beneficio verrà data priorità ai datori di lavoro che hanno già proceduto alle assunzioni.

Ricevuto il riscontro positivo da parte dell’Inps della prenotazione delle risorse, il datore di lavoro entro 10 giorni dovrà confermare la richiesta dell’agevolazione mediante compilazione di apposito modulo di conferma. Per poter confermare la richiesta è necessario che il datore di lavoro abbia, nel frattempo, proceduto all’assunzione effettiva del lavoratore.

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