Lavoro Pensioni

Il riscatto di laurea agevolato senza limiti di età

L’approfondimento della Fondazione studi Consulenti del Lavoro a seguito delle nuove indicazioni e norme sul riscatto di laurea agevolato con focus su Opzione Donna

 

A seguito delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 6/2020 e di quanto previsto dalla legge n. 26/2019, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 24 gennaio, ha riepilogato le norme e la principale prassi di riferimento sul riscatto agevolato della laurea, con particolare attenzione per la cd. opzione donna. Ne riportiamo una sintesi.

Le regole del riscatto di laurea

La norma di riferimento sul riscatto di laurea è il D. Lgs. n. 184/1997 che, all’articolo 2, prevede due metodi di calcolo degli oneri di riscatto: quello della riserva matematica e quello del calcolo a percentuale.

Il primo consiste in un onere che valorizza il beneficio in termini di misura e di anticipazione dell’accesso a pensione causato dal riscatto, proporzionandolo all’età e alle caratteristiche del lavoratore al momento della richiesta. Per un lavoratore che, attraverso il riscatto, percepisce un incremento sulla pensione di 10.000 euro lordi annui, tale cifra, moltiplicata per la tariffa attuariale stabilita dal DM Lavoro 31.8.2007 corrispondente alla sua età, sesso e condizione, costituirà il costo del riscatto teoricamente dovuto.

Il secondo, di più facile elaborazione, applica all’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria l’aliquota di computo dell’assicurazione IVS (33-34% nel caso dei lavoratori dipendenti del settore privato). Per un impiegato che guadagna 35.000 euro lordi annui, dunque, il riscatto di un periodo di laurea da valutare con il sistema contributivo ha un costo teorico di 11.550 euro annui.

In entrambi gli scenari il riscatto può essere rateizzato in un massimo di 10 anni e senza l’applicazione di alcun interesse.

Per il Fondo dei dipendenti e la maggioranza delle gestioni Inps (fatta eccezione per la Gestione Dipendenti Pubblici e pochi altri casi) il saldo del riscatto necessario alla maturazione del diritto pensionistico deve situarsi comunque prima dell’accesso alla pensione e non può essere rateizzato oltre la decorrenza del trattamento pensionistico.

La spesa del riscatto è completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile del beneficiario ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. e del TUIR.

Il riscatto di laurea per chi non ha un lavoro

La L. 247/2007 ha introdotto la facoltà agevolata di riscatto per chi non è occupato al momento della presentazione della domanda. In questo caso il calcolo, su base percentuale, prende in considerazione il minimo reddituale vigente nella Gestione Commercianti per l’anno della domanda di riscatto. Nel 2020 tale minimale è previsionalmente pari ad euro 15.941; su questa base si applica la percentuale vigente di contribuzione per i lavoratori dipendenti (33%).

Per ogni anno di laurea riscattato, l’onere sarà quindi pari ad euro 5.260.

Il regime fiscale prevede, oltre alla ordinaria deducibilità dell’onere, la sua detraibilità al 19% da parte del soggetto che abbia in carico il beneficiario (nel caso di un padre che sostenga la spesa del riscatto per il figlio neolaureato ancora privo di occupazione o in stage, a fronte di una spesa di 5.260 euro, vi sarà un ritorno in termini di detrazione pari a quasi 1.000 euro per ogni anno riscattato).

Tale istituto ha tuttavia trovato scarso successo in quanto inaccessibile da parte di tutti coloro che avevano svolto qualsiasi attività lavorativa, anche di breve durata (lavori estivi, occasionali) e che avevano conseguentemente accantonato già contribuzione.

Il riscatto di laurea agevolato più accessibile

Il Decreto di riforma del welfare (DL 4/2019, art. 20), accanto alla introduzione della pensione in Quota 100, ha previsto, in modo stabile, una terza forma di riscatto.

Il nuovo comma 5-quater ha introdotto permanentemente nell’articolo 2 del D. Lgs. 184/1997 (da non confondersi con la pace contributiva, sperimentale fino al 2021) una forma di riscatto agevolato che si quantifica identica a quella prevista per i non ccupati, dunque con il costo stabilito per il 2020 di circa 5.260 euro per ogni anno di contributi acquisiti.

Nella prima versione del decreto per potere accedere al riscatto agevolato bisognava presentare la domanda prima di aver compiuto 45 anni e aver studiato in un periodo di competenza del metodo di calcolo contributivo. In sede di conversione (attraverso la L. 26/2019) è venuto a cadere il requisito dell’età e quindi è restato, come unico requisito di accesso, che gli anni di studio in corso fossero sotto il governo del metodo di calcolo contributivo, istituito dalla Legge Dini. Il comma 5-quater dell’art. 2 recita infatti, nella versione vigente:

“È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Anche questa terza forma di riscatto agevolato è rateizzabile senza interessi in massimo 120 rate mensili e completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile. Inoltre è accessibile senza alcun limite di età, ma mantenendo il secondo requisito, cioè che il periodo di studi riscattato si collochi in un periodo afferente al metodo di calcolo contributivo.

Tale formula di riscatto vale sia ai fini del diritto alla pensione (aumentando l’anzianità contributiva), sia ai fini della misura, incrementando il quantum della pensione. Essendo tuttavia un riscatto di natura contributiva, l’incremento del montante e della futura pensione causerà un aumento molto limitato rispetto alle cifre di costo richieste per il riscatto ordinario.

L’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo, anche se inerenti periodi anteriori al 1996, o comunque di competenza del metodo retributivo, saranno determinate secondo il criterio del calcolo a percentuale; al contrario, nel caso di domande presentate prima dell’opzione a soggetti che avevano studiato prima del ’96, il calcolo del riscatto seguirà il metodo della riserva matematica.

L’Inps ha chiarito che se il soggetto, dopo aver optato per il metodo contributivo, richieda e accetti il calcolo a percentuale di riscatto (in forma ordinaria o agevolata), il metodo di calcolo non potrà più cambiare.

Il metodo di calcolo a percentuale ha sempre due metodi di quantificazione del costo alternativi, a scelta dell’assicurato:

  • metodo a percentuale ordinario (rapportato all’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di contribuzione);
  • metodo a percentuale agevolato (rapportato al minimale di reddito della Gestione dei lavoratori autonomi) con un costo ‘fisso’ per il 2020 e pari a circa 5.260 euro.

L’Opzione Donna

Le lavoratrici che aderiscono alla cd. Opzione Donna (pensionamento anticipato per soggetti di sesso femminile con almeno 58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi maturati entro il 2019) potranno chiedere contestualmente alla pensione di accedere al riscatto calcolato con metodo a percentuale (specificando dunque la forma ordinaria o agevolata).

Nel caso di rinuncia a Opzione Donna, la richiedente non potrà più avvalersi del riscatto agevolato, salva ulteriore opzione, a parte, al metodo di calcolo contributivo se applicabile.

L’Inps ha specificato che il riscatto (originariamente retributivo con riserva matematica, ma ricalcolato con metodo a percentuale) potrà essere richiesto alle medesime condizioni, sempre contestualmente alla domanda di pensione, da coloro che esercitano la facoltà di Computo in Gestione Separata ex art. 3 D.M. Lavoro n. 282/1996.

In sostanza, chiunque opti per il metodo contributivo (avendo meno di 18 anni di contributi al ’95), subendo in molti casi un decremento sulla propria pensione, acquisterà però il diritto di riscattare con un metodo agevolato molto più conveniente della riserva matematica.

Tale orientamento innovativo da parte dell’Inps sembra fornire una forma di esodo anticipato che, a fronte di un decremento sulla pensione (effetto del passaggio al calcolo contributivo della stessa), fornisce un metodo di incremento degli anni di contributi a basso costo in modo da avvicinare sia il traguardo della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne fino al 2026 con la successiva finestra di 3 mesi), sia quella di Quota 100 (38 anni di contributi), ma anche la pensione per lavoratori precoci (41 anni di contributi), per lavoratori addetti a mansioni usuranti (almeno 35 anni di contributi), e soprattutto per chi sceglie opzione donna (35 anni di contribuzione).

Il calcolo di convenienza andrà esaminato caso per caso pesando, da un lato, la diminuzione sull’assegno e, dall’altro, i termini di anticipazione dell’accesso alla pensione. Proprio il metodo sperimentale Opzione Donna, recentemente prorogato dalla L. 160/2019, offre un esempio di calcolo di particolare convenienza. Infatti, le donne che optino per questa pensione anticipata convertono il proprio assegno, a prescindere dagli anni di anzianità al 1995, al metodo di calcolo contributivo.  I requisiti sono di 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti, 59 per le autonome; sono richiesti 35 anni di contributi effettivi ed entrambi i requisiti, anagrafici e contributivi, sono da maturarsi entro il 31.12.2019. La decorrenza della pensione si situerà dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e dopo 1 anno e mezzo per le lavoratrici iscritte alla gestione dei lavoratori autonomi.

Per una donna che stia valutando Opzione Donna, dunque, il metodo di calcolo contributivo rappresenta un elemento comunque d’impatto sulla propria pensione.

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