Fisco e norme Imprenditoria

Le imposte sulle locazioni a uso aziendale

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento che chiarisce le novità legislative sulle locazioni a uso aziendale

Il credito d’imposta sulle locazioni a uso aziendale è stato esteso, grazie alle modifiche apportate alla L. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), prevedendo l’estensione del periodo agevolato per le attività più colpite dalla pandemia. Hanno diritto ai benefici fiscali tutte le imprese, i lavoratori autonomi, i professionisti, secondo quanto segue.

Le locazioni ad uso aziendale che hanno diritto al credito d’imposta
Il credito d’imposta non è limitato agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ma comprende tutti gli immobili destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo e si estende anche ai contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto di aziende relativi a detti immobili. In particolare, il richiedente deve essere titolare di un contratto di:

  • locazione;
  • leasing;
  • concessione;
  • servizi a prestazioni complesse (ad esempio gli immobili che fanno parte di complessi destinati a villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali oppure il cd. Coworking);
  • affitto di aziende.

Gli immobili possono essere edifici o terreni a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Inoltre, il credito d’imposta spetta anche se gli immobili, pur accatastati come abitativi, sono utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali/economiche (ad esempio nei casi di attività bed & breakfast) e per gli immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.

L’articolo oggetto dello studio sulle locazioni a uso aziendale
Lo studio realizzato da Consiglio e Fondazione nazionale dei Commercialisti esamina la disciplina prevista dall’articolo 28 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, con riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus. Tale articolo prevede – a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti – il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il lavoro è aggiornato con le novità introdotte dall’articolo 77 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), come ulteriormente integrate dalla Legge di conversione 126/2020 e con le ultime novità introdotte dal DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori), dal DL 149/2020 (cd. Decreto Ristori-bis) e dalle modifiche apportate dalla L. 178/2020.

Lo studio sulle locazioni a uso aziendale
Lo Studio affronta il tema in sette capitoli:

  • evoluzione normativa del credito d’imposta e sue principali caratteristiche,
  • la deroga in favore dei soggetti localizzati in comuni colpiti da eventi calamitosi,
  • lo stato di emergenza,
  • individuazione dei comuni in stato di emergenza,
  • rassegna dei principali eventi calamitosi per i quali al 31 gennaio 2020 era in essere lo stato d’emergenza,
  • modalità di utilizzo del credito d’imposta,
  • regime sanzionatorio.

All’interno dello studio, pubblicato sul sito web www.fondazionenazionalecommercialisti.it ci sono le modalità di calcolo del credito d’imposta cui si ha diritto (variabili dal 30 al 60% a seconda dell’attività esercitata nell’immobile oggetto delle locazioni a uso aziendale), l’elenco dei codici Ateco di chi ha diritto alle agevolazioni per via del Covid e quello, regione per regione, degli eventi calamitosi che si sono verificati e che danno diritto alle agevolazioni, poiché il Covid non è l’unica causa di danneggiamento delle attività economiche.

La foto di copertina è di M. Sideri

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