I consulenti del lavoro sollevano perplessità sulla collocazione temporale degli ammortizzatori sociali del cosiddetto Decreto Sostegni
I Consulenti del Lavoro hanno riscontrato dubbi e perplessità su retroattività e decadenza del Decreto Sostegni in materia di collocazione temporale degli ammortizzatori sociali. Nell’approfondimento del 7 maggio 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha esaminato la questione degli ammortizzatori sociali Covid-19 richiedibili, alla luce della circolare Inps n. 72/2021 e del Disegno di Legge di conversione in legge del Decreto 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). Nel documento viene messo in luce il fatto che i giorni di sospensione o riduzione dell’attività produttiva non coperti da ammortizzatori sociali sono già trascorsi e i termini per provvedere agli adempimenti connessi nell’elaborazione dei prospetti paga e relativa trasmissione scaduti. Diverse perplessità sono espresse anche con riferimento alla modifica dei termini decadenziali prevista dalla medesima circolare.
I dubbi interpretativi del Decreto Sostegni sulla collocazione temporale degli ammortizzatori sociali
Con la circolare n. 72/2021, l’Inps cerca di illustrare le novità del Decreto Sostegni e, soprattutto, tenta di spiegare come far retroagire gli effetti del D.L. n. 41/2021 a prima del 1° aprile (periodo dallo stesso indicato) per poter usufruire degli ammortizzatori sociali. Tale provvedimento, in realtà, non fa che aumentare le incertezze sulla questione, senza chiarire come un termine decadenziale possa essere modificato da un provvedimento di prassi. Le soluzioni proposte, infatti, non appaiono soddisfacenti, anche perché in gran parte prive delle ragioni giuridiche che dovrebbero sostenerle. “I giorni di sospensione o riduzione dell’attività produttiva non coperti da ammortizzatori sociali sono già trascorsi e i termini per provvedere agli adempimenti connessi nell’elaborazione dei prospetti paga (copertura con ferie, permessi, etc.) e relativa trasmissione scaduti” si legge nell’approfondimento.
Sarà necessario, quindi – spiega la Fondazione – un corollario di regolamentazione procedurale attraverso il quale rendere possibile l’attuazione concreta della previsione normativa che, verosimilmente, entrerà in vigore nell’ultima settimana di maggio.
Il vuoto di tutela di fine marzo rilevato nel Decreto Sostegni e la risposta dell’Inps
Tra la legge di Bilancio n. 178/2020 e il Decreto Sostegni n. 41/2021 vi è discontinuità. Questo perché, con riguardo ai trattamenti di cassa integrazione, le settimane concesse dalla L. n. 178/2020 si concludevano il 25 marzo scorso, mentre, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 41/2021, il nuovo periodo opera solo dal 1° aprile 2021, creando un vuoto di tutela nei giorni intermedi. Con il comunicato stampa del 16 aprile scorso, l’Inps dichiara “che non vi sono vuoti di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021”, salvo concludere invece che, in realtà, la soluzione di continuità esiste “per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021”.
Ciò, peraltro, dopo aver affermato che “il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio” e che “le 13 settimane del D.L. Sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile”. Pertanto, il Decreto Sostegni ricoprirebbe anche i giorni lavorativi dal 29 al 31 marzo: possibilità che, annuncia il comunicato stampa del 16 aprile 2021, verrà chiarita con la circolare n. 72/2021.
La circolare n. 72 del 29 aprile 2021
Il provvedimento n. 72/2021, tuttavia, ha accresciuto ulteriormente le incertezze. Infatti, “la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto legge Sostegni per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di Bilancio 2021, sono terminate il 25 marzo 2021”. Dunque, secondo i consulenti del lavoro, il rischio della soluzione di continuità tra le due misure è da ritenersi definitivamente confermato.
La conversione del decreto Sostegni
Con la legge di conversione del decreto Sostegni è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 8, per il quale “i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178”. Ciò, però, senza spiegare le modalità attraverso le quali tale operazione possa essere materialmente attuata dagli interessati “in continuità”. Vengono confermati, quindi, tutti i dubbi sull’efficacia concreta della misura, in considerazione del tempo in cui entrerà in vigore. Sarà necessario, perciò, attraverso un corollario di regolamentazione procedurale, consentire l’attuazione concreta a tale previsione normativa, che, come già accennato, entrerà in vigore nell’ultima settimana di maggio.
La decadenza relativa dei termini
L’INPS ha inoltre disposto che la scadenza del 31 maggio 2021 per la trasmissione delle domande per gli ammortizzatori sociali si applica anche alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO), il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021”. I dubbi interpretativi dei Consulenti del Lavoro si focalizzano sulla validità di un atto amministrativo per la modifica di un termine decadenziale imposto ex lege, differendone la scadenza. Peraltro, tale scelta non appare del tutto garantita neppure dal legislatore che, per quanto risulta dal disegno di legge di conversione del decreto Sostegni, rinvia al 30 giugno 2021 i termini scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, escludendo così quelli oggetto del differimento improprio operato con la circolare n. 72/2021 dell’Inps.