Lavoro Pensioni

Lavorare dopo la pensione, incumulabilità ed eccezioni

Chi vuol continuare a lavorare dopo la pensione deve sapere che la normativa impedisce di cumulare pensione e redditi da lavoro, con delle eccezioni

Che si parli di quota 100 o quota 102 o pensionamento anticipato flessibile, opzione donna, anche se si è ancora giovani e si vuol continuare a lavorare dopo la pensione occorre sapere che pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo non sono cumulabili, tanto è vero che l’Inps richiede di comunicare eventuali entrate da lavoro dal primo giorno della decorrenza della pensione quota 100, 102 o anticipata flessibile, fino al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Una dichiarazione che va fatta anche prima di ricevere il provvedimento di liquidazione della pensione, nel quale tra l’altro l’Inps provvede a ricordare la non cumulabilità dei redditi e che si deve fare in qualsiasi momento si abbia un reddito da lavoro durante l’arco temporale del percepimento di questa pensione fino all’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

Le eccezioni
Ci sono però dei casi in cui si fa eccezione e la persona può continuare a lavorare dopo la pensione percependo un reddito che non va ad inficiare l’incasso dell’assegno pensionistico. Si tratta innanzitutto dei redditi da lavoro autonomo occasionale. Come da normativa vigente, tali redditi devono essere di massimo 5.000 euro lordi annui. Per calcolare il limite si devono considerare “tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia” specifica l’Inps. Oltre questi ci sono altri redditi che fanno eccezione. Vediamo cosa prevede l’Inps attraverso l’esame delle circolari che ha emanato.

Pensionamento anticipato, opzione donna e incumulabilità
Per chi è interessato a continuare a lavorare dopo la pensione, riportiamo di seguito quanto esplicita al riguardo la circolare Inps n. 11/2019:
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo. Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione. Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato. Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo. Il testo completo della circolare è alla pagina web dedicata del sito Inps: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2019.01.circolare-numero-11-del-29-01-2019_502.html

L’eccezione: redditi da attività autonoma occasionale
A chi capita di lavorare dopo la pensione occasionalmente, come abbiamo visto in precedenza l’Inps può continuare a erogare la prestazione, in base alla circolare n. 117/2019. Ne riportiamo il paragrafo inerente:
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Gli altri redditi che fanno eccezione
Ci sono anche altri redditi che un pensionato può percepire e che non influiscono sull’importo della pensione. Si può infatti continuare a lavorare dopo la pensione in determinati casi che vengono elencati nella stessa circolare 117/2019. Vediamoli:

  • indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
  • redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
  • compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
  • indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
  • redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Lavorare dopo la pensione: cosa succede se c’è incumulabilità dei redditi
Se non si è all’interno delle eccezioni che abbiamo visto, la pensione viene sospesa. Spiega l’Inps:
Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.

Lavorare dopo la pensione: la dichiarazione reddituale
Chi dunque ha continuato a lavorare dopo la pensione e non incorre nei casi di eccezione, deve fare una dichiarazione all’Inps compilando un apposito modulo, scaricabile dal sito dell’Istituto (“mod. quota 100”). Leggiamo sulla circolare:
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
Per l’accertamento di eventuali situazioni di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d’anno, come può avvenire per l’anno di decorrenza della “pensione quota 100” e per quello di conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà necessario ricorrere a specifiche dichiarazioni dei pensionati. A tal fine, i soggetti che hanno percepito la “pensione quota 100” solo per una parte dell’anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro saranno tenuti a presentare una dichiarazione reddituale tramite apposito modello (mod. “Quota 100”), con indicazione mensilizzata del reddito percepito, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito. Con tale modello sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Tale modello consentirà, inoltre, l’indicazione della ricorrenza delle casistiche derogatorie, descritte nel precedente paragrafo 1.3, che, pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, in modo da consentire la puntuale individuazione delle fattispecie per cui la sospensione non opera. 
In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l’Istituto provvederà ad imputare all’intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, fatta salva la facoltà dell’interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l’imputabilità di tali redditi, nel senso sopra precisato, al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia.

Il testo completo di questa circolare è alla seguente pagina web: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2019.08.circolare-numero-117-del-09-08-2019_776.html

Potrebbe interessarti