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Bonus ristrutturazioni edilizie: in attesa di proroga per il 2017

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Gli incentivi per l’edilizia hanno avuto finora un grande successo e l’auspicio di tutti i contribuenti italiani è che vengano riproposte, in forme simili, dalla Legge di Stabilità 2017. In tale Legge dovrebbe trovare spazio la proroga di altri tre anni delle agevolazioni fiscali previste per chi ristruttura una casa (detrazione Irpef al 50%) e per chi migliora l’efficienza energetica degli edifici (detrazione al 65%)

La detrazione Irpef
La detrazione per interventi di ristrutturazione è disciplinata dall’art. 16 -bis del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e richiede per la corretta fruizione sia il possesso di specifici requisiti in capo al contribuente che sostiene la spesa sia il rispetto di procedure operative.
La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Successive norme hanno prorogato a tutto il 31 dicembre 2016 il beneficio in esame nella misura suddetta e si attende una conferma anche per il 2017.
In mancanza di una disposizione normativa specifica dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Interventi ammessi al beneficio
La detrazione spetta in particolare per i seguenti tipi di intervento:

  • manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e comunque richieste dal tipo di intervento ;
  • le spese per la messa in regola degli edifici;
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, ecc.

Soggetti beneficiari
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
    Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Adempimenti
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, la documentazione di spesa e quella relativa agli immobili su cui sono stati effettuati i lavori.

Pagamento dei lavori
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
– causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16bis del Dpr 917/1986)
– codice fiscale del beneficiario della detrazione
– codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.

Ritenuta sui bonifici
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%.

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