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Piemonte: il Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza

foto-Monica-Cerutti

Chi può accedere al Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza o maltrattamenti, quali spese copre, quali modalità per richiederlo

Previsto dalla Legge Regionale 4/2016 sul contrasto alla violenza di genere, il Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza o maltrattamenti è alimentato dagli stanziamenti della Regione con 150.000 euro l’anno e deve essere utilizzato per coprire le spese legali delle donne che denunciano chi commette il reato. Il 30 gennaio 2017 è stato approvato il Regolamento, su proposta dell’assessora Monica Cerutti, e oggi è possibile presentare domanda per accedervi. Possono presentare tale domanda le donne vittime di violenza o maltrattamenti, senza limite di età, che abbiano scelto un avvocato o una avvocata patrocinante iscritti in appositi elenchi.

Le donne che presentano domanda devono essere domiciliate in Piemonte ed aver subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti (nella stessa regione). Il reato può essere stato anche solo tentato.

In particolare, secondo quanto stabilito dal Regolamento (che alleghiamo in fondo all’articolo) possono accedere al Fondo le donne che:

  • abbiano età superiore ai 18 anni;
  • siano residenti in Piemonte;
  • intendano avviare azione legale per un reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese a partire dal 4 aprile 2008;
  • abbiano un reddito non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato (si deve prendere in considerazione solo il reddito della donna e non quello della famiglia di appartenenza).

Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.

Il Regolamento stabilisce anche quali siano i reati per i quali si può presentare domanda per l’accesso al Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza o maltrattamenti. Ecco l’elenco:

  • violenza sessuale,
  • maltrattamenti fisici e psicologici,
  • fenomeni di persecuzione,
  • abusi e minacce,
  • molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare;

“in tutti i casi in cui i comportamenti di cui sopra trovino origine nel disvalore attribuito alla donna in quanto tale”.

Il Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza o maltrattamenti copre le spese di assistenza legale nell’ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocati regolarmente iscritti nell’elenco previsto dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte (vedi elenco nel Regolamento allegato).

Per accedere al fondo bisogna recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio e scegliere il proprio avvocato patrocinante entro gli elenchi istituiti. Dopo di che devono compilare la domanda. Si tratta di un modello di richiesta di accesso al Fondo che verrà consegnato dallo stesso Ordine presso il quale ci si è recate. Sarà l’Ordine a inviare direttamente il modello compilato all’Ente gestore del Fondo accompagnandolo con un proprio parere sull’ammissibilità.

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