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Assegno unico e universale per figli a carico

Da domani, 1° gennaio 2022, sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico. Ecco tutte le info e la procedura Inps

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico (l’assegno poi arriverà a marzo) che sostituirà le seguenti misure: il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l’assegno di natalità (bonus bebè). L’assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

Stop alle detrazioni in busta paga dal 1° marzo 2022
A partire dal 1° marzo 2022, cessa l’erogazione dell’assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.

Assegno unico e universale per figli a carico
L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’assegno è definito unico poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a
carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Approfondimento sui requisiti necessari per ottenerlo
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari (lo può richiedere uno solo dei due genitori) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di
gravidanza. Spetta anche – e senza limiti di età – per ogni figlio con disabilità a carico e per ogni figlio maggiorenne a carico (quindi dai 18 ai 21 anni di età) e in questo caso, come anticipato, il figlio può subentrare ai genitori e ottenerlo direttamente. Ma il maggiorenne deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. frequentare un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
2. svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa che dia un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolgere il servizio civile universale.

Come si accede all’assegno unico e universale
L’assegno unico e universale per figli a carico è un beneficio con durata annuale (da marzo a febbraio dell’anno successivo) e può essere chiesto da domani compilando on line la domanda sul sito dell’INPS (www.inps.it) accedendo con credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta dei servizi. In alternativa ci si può recare presso un patronato di propria fiducia o si può contattare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico). Per tutte le domande di assegno unico e universale che saranno presentate entro il 30 giugno è previsto il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo, primo mese di erogazione della prestazione.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

L’importo dell’assegno unico e universale per figli a carico
L’assegno si compone di due quote: una quota variabile progressiva che va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro e una quota di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale) che si sarebbero percepite nel regime precedente.

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nei seguenti casi:

  • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli),
  • madri di età inferiore a 21 anni,
  • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro,
  • figli affetti da disabilità.

Chiarimenti sull’ISEE
L’assegno unico e universale per figli a carico viene corrisposto anche a chi non ha ISEE. Ma ci sono delle differenze. Chi non ce l’ha riceverà un importo base, minore di chi lo ha.
Anche chi ha un ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro ha accesso all’assegno ma anche in questo caso in misura minima, solo a quello di base.
Invece per le famiglie che al momento della domanda sono in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla relativa fascia. Le maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della domanda non siano in possesso dell’indicatore, ma che presentino l’ISEE entro il 30 giugno.
L’ISEE, se richiesto online sul sito web Inps, è reso disponibile entro poche ore. In alternativa si può presentare l’ISEE presso i CAF abilitati.

Le informazioni dell’Inps
Sul sito dell’Inps è stato pubblicato un simulatore che fornisce una previsione di quanto potrebbe essere l’importo dell’assegno, sulla base di alcuni dati forniti in modo anonimo dall’utente. È una previsione che non tiene conto dei dati effettivamente presenti negli archivi dell’Istituto, ed è quindi puramente indicativa.

Cosa è stato abrogato e viene sostituito dall’assegno unico e universale
Con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:
• premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani);
• assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
• assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
• assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
• detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico non assorbe né limita invece gli importi del bonus asilo nido.

Le compatibilità con altre misure
L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini già indicati in precedenza. Infine, l’assegno unico e universale non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

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