Lavoro Normative

La nuova disciplina del contratto a termine

Dopo la conversione in Legge del cd. Decreto Lavoro sono state applicate modifiche in relazione al contratto a termine

Un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro riguarda la nuova disciplina del contratto a termine. Il Decreto Lavoro, ovvero il DL 48/2023 convertito con modificazioni nella Legge 85/2023 (leggi nostro articolo https://www.donnainaffari.it/2023/07/aumenti-in-busta-paga-per-redditi-bassi/) ha messo al centro dell’interesse delle riflessioni della Fondazione le norme sul contratto a termine, in particolare le condizioni che consentono di estendere i rinnovi oltre i primi 12 mesi.

Riflessioni sul contratto a termine dopo la conversione del Decreto
L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro si focalizza sulla proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi, che viene estesa anche ai cosiddetti rinnovi. Secondo l’analisi della Fondazione Studi il contratto potrà essere non solo prorogato ma anche rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, Decreto legislativo 81/2015 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81).

Il nuovo tempo determinato
Dopo le modifiche apportate al Decreto Lavoro voluto dalla Ministra Calderone, il Parlamento in sede di conversione ha stabilito e livellato le nuove regole con il seguente risultato:

  • al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi (c.d. periodo a-causale);
    • il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015;
    b. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
    b-bis) in sostituzione di altri lavoratori;
    • è possibile utilizzare l’istituto della proroga per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Il contratto a termine affidato alla contrattazione collettiva
Secondo la Fondazione appare evidente l’intenzione del legislatore di affidare alla contrattazione collettiva il ruolo centrale di definire i casi in cui è possibile ricorrere al contratto a tempo determinato, prevedendo inoltre un periodo transitorio nelle more dell’esercizio di tale delega dalle parti sociali e perciò riconoscendo, fino al 30 aprile 2024, l’utilizzabilità delle ipotesi contenute dai
contratti collettivi vigenti e già applicati al rapporto di lavoro o, in mancanza, demandando alle parti il compito di individuare le esigenze oggettive che richiedono l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Oltre i 12 mesi
L’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 81/2015 (“Proroghe e rinnovi”, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81) prevede che: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1”.
Considerato che il comma 1-ter dell’art. 24 del D.L. n. 48/23 impone di tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la norma appare dover essere correttamente intesa – scrive nel suo approfondimento la Fondazione – nel senso che nel momento in cui si sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato – o anche una proroga o un rinnovo di altro contratto già in essere, per effetto dell’esplicito richiamo dell’art. 21, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015 – ai fini della verifica del superamento dei dodici mesi, e dunque della necessità di prevedere l’apposizione della causale, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023.

Per leggere tutto l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro visitare il sito web https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2023/FS/Approfondimento_FS_20230803.pdf

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